Ivo Ceccarini
Az. U.S.L. n° 2
U.S.L. n. 2
Azienda Sanitaria Regione dell’Umbria
UNITÀ SANITARIA
LOCALE N. 2 Sede Legale e Direzione Generale:
06127 PERUGIA - Via G. Guerra, 21 (D.P.G.R.)
dell’Umbria n. 100/13.2.1995
Tel.
075/541.20.67 - Fax 075/541.20.04 - P.IVA/ C.F. 02101040547
PREMESSA
Il S.S.N.,
benché profondamente trasformato dai D.Lgs. 502/92 e 5 /7/93, è in continua
fase di evoluzione.
A tale
proposito basti pensare allo schema di R~forma-Ter predisposta dal Ministero
della Sanità in attuazione della Legge delega 4 19/98.
Per certi
aspetti, se tale decreto venisse confermato nella sua impostazione si
renderebbe necessaria anche una rivisitazione della L.R. n.3/98.
In tale
contesto sarebbe un errore sostenere l’emanazione di rigidi modelli di
“organizzazione aziendale” , posizione per la verità sostenuta da pochi
“teorici” della materia, pena l’allontanamento dall’ obiettivo prioritario di
una Azienda Sanitaria Locale che è quello della promozione e tutela della
salute del cittadino, quale unico punto di riferimento per la valutazione
dell’efficienza e dell’ appropriatezza dell’azione socio-sanitaria.
Se i “vincoli”
legislativi e di conseguenza organizzati vi sono in continua trasformazione, gli
obiettivi di salute sono viceversa ben individuati sia dal Piano Sanitario
Nazionale 1998-20 00 che da quello Regionale recentemente approvato.
In estrema
sintesi potremmo affermare che la riorganizzazione del sistema sanitario deve
essere attuata alfine di trasferire risorse dalla ridondante “assistenza
ospedaliera” all’assistenza sanitaria di base, alla prevenzione. alla
riabilitazione, alla tutela socio-sanitaria delle fasce più deboli e bisognose
della popolazione.
L’attuazione
di un nuovo ordinamento aziendale necessita di un “salto” culturale e
qualitativo degli operatori che devono ripensare il loro modo di agire,
passando dall’ attuazione burocratica di norme all’ operare per obbiettivi,
dall’erogazione di prestazione alla produzione di attività e servizi appropriati.
L’adozione di
un “Regolamento Aziendale” non può considerarsi quindi come risposta al mero
dettato normativo, ma quale strumento funzionale alla realizzazione di
procedure semplificate, all’ esaltazione della professionalità e responsabilità
degli operatori ai vari livelli, alla necessaria flessibilità organizzativa che
l’ordinamento demanda all’Azienda Sanitaria.
Dopo un’ ampia
fase partecipativa che ha coinvolto la Conferenza dei Sindaci, il Consiglio dei
Sanitari, le 00.SS. del comparto e della dirigenza, le R.S.U. e numerosi
operatori, il regolamento persegue l’obiettivo prioritario di rendere netta la
separazione della responsabilità di programmazione e controllo, in capo alla
Direzione Aziendale, da quella di gestione delle attività sanitarie ed
amministrative, attribuite alle Strutture operative.
L’individuazione
delle due macro aree organizzative quali i Dipartimenti (ospedalieri e
territoriali) ed i Distretti, così come delineati dalla L.R.n.3/98 rappresenta
l’asse portante del regolamento.
Si è
consapevoli che la concreta realizzazione ditale fase innovativa non può
realizzarsi con la sola emanazione di un “regolamento”, ma necessita di un
pieno coinvolgimento oltre che un forte impegno degli operatori.
Si dovrà
mettere quindi in atto ogni iniziativa tesa alla esaltazione delle competenze e
delle professionalità già acquisite, alla realizzazione di processi formativi
innovativi, alla individuazione di precisi criteri di valutazione, in modo che
l’Azienda possa nel suo complesso meglio perseguire gli obiettivi individuati.
Dr. Walter Orlandi
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità del
regolamento
Art. 2 - Obiettivi e criteri generali
TITOLO II - IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Art. 3 - Gli organi dell’Azienda
Art. 4 - L’organizzazione dell’Azienda
Art. 5 - Il Distretto Socio-Sanitario
Art. 6 - Il Presidio Ospedaliero
Art. 7 - Il Dipartimento
Art. 8 - Il Servizio di Staff
Art. 9 - L’Unità Operativa
TITOLO III - L’ATTUAZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO
Capo I - La Direzione
Aziendale
Art. 10 - Il Direttore Generale
Art. 11 - Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario
ed
il Coordinatore dei Servizi
Sociali
Art. 12 - Il Consiglio dei Sanitari
Art. 13 - Rimedi Amministrativi
Capo II - Struttura di
Staff
Art. 14 - I Servizi di Staff della
Direzione Aziendale
Art. 15 - L’Ufficio di Piano
Art. 16 .Il
Servizio Sistema Informativo peril Controllo di Gestione
Art.
17 - Il Servizio Qualità e Promozione della Salute
Art. 18 - Il Servizio Affari Generali e Legali
Art. 19 - Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Art. 20 - L’Ufficio Relazioni Sindacali
Art. 21 - Il Servizio per le attività tecniche e per la
gestione del patrimonio
Art. 22 - Il Servizio per la
Formazione
e
l’Aggiornamento del Personale
Art. 23 - Il Nucleo di Valutazione
Capo
III - Direzione
tecnico-funzionale
Art.
24 - Il Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione
Art. 25 - Il Dipartimento di Salute Mentale
Art. 26 - Il Servizio di Assistenza Sociale
Art. 27 - Il Dipartimento per l’Amministrazione delle
Risorse (D.A.R.)
Art. 28 - Il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario,
riabilitativo ed ostetrico
Art. 29 - Il Servizio Farmaceutico
Capo IV - Il Nucleo Operativo
Art. 30 - Il Presidio Ospedaliero
Art. 31 - I Distretti Socio-Sanitari
TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE
Capo I - La gestione
delle risorse umane
Art. 32 - Principi generali
Art. 33 - La procedura negoziale
Art. 34 - Il procedimento amministrativo
ArI. 35 - Incarichi di progetto
Art. 36 - Attribuzioni e responsabilità dei Dirigenti
Art. 37 - Graduazione delle funzioni oggetto di incarichi
dirigenziali
Art. 38 - Conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 39 - La revoca degli incarichi dirigenziali
Art. 40 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo
determinato
Art. 41 - Sostituzione temporanea dei Dirigenti
Art. 42 - Conferimento di incarichi al personale non dirigente
Art. 43 - Contratti con professionisti esterni
Art.
44 - Le incompatibilità
Capo
II - La
disciplina
Art. 45 - Il codice di comportamento
dei dipendenti
Art. 46 - Procedimento e sanzioni
disciplinari per il personale
TITOLO V - LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE
Art.
47 - La verifica dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione
ArI. 48 - La gestione delle risorse finanziarie e strumentali
Art. 49 - Il sistema di gestione per budget
TITOLO VI-I
RAPPORTI CON IL CITTADINO
ArI.
50 - Principi generali
Art. 51 - Gli obiettivi dei Servizi aziendali per il cittadino
Art. 52 - Mezzi e modalità per la
tutela degli utenti
Art. 53 - L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
ArI. 54 -La Carta dei Servizi
ArI. 55 - Il diritto di accesso agli
atti
ArI. 56 - La tutela del diritto alla risèrvatezza
ArI. 57 - Le garanzie etiche
ArI. 58 - Il rapporto mediato dalle Associazioni
ArI. 59 - Il rapporto mediato dalle Istituzioni
ArI. 60 - La Conferenza dei Servizi
TITOLO VII -
NORME FINALI E TRANSITORIE
ArI. 61 - Modifiche del regolamento
ArI. 62 - Durata del regolamento
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 - Oggetto e
finalità del regolamento
1. Il presente
regolamento, emanato ai sensi della L.R. 3/98, detta norme sull’organizzazione
degli uffici e dei servizi dell’Azienda, disciplinando il rapporto con il
personale dipendente e convenzionato, secondo la metodologia del confronto o
della concertazione con le OO.SS., nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. Le norme del presente regolamento hanno la finalità di tutelare la
salute ed i diritti dei cittadini, garantendo l’imparzialità, l’efficienza,
l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.
Art. 2 - Obiettivi e
criteri generali
1. Per le
finalità di cui all’articolo che precede, l’organizzazione dell’Azienda e la
disciplina dei rapporti interni ed esterni sono ispirate ai seguenti criteri
generali:
- attuazione del principio di
autonomia organizzativa e gestionale;
- attuazione del principio di
economicità della gestione;
- attuazione del principio di
responsabilizzazione dei risultati;
- attuazione del principio della distinzione tra competenze e
responsabilità riferite all’organo di indirizzo strategico (Direzione
Aziendale) e quelle riferite alla dirigenza preposta alle funzioni gestionali;
- attuazione dei criteri di flessibilità organizzativa ed ottimizzazione
della gestione delle risorse;
- attuazione di sistemi di controllo interno che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi aziendali, verificando che il loro
raggiungimento avvenga in modo efficiente cd efficace;
- trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso apposite
strutture per l’informazione ai cittadini e per l’accesso ai documenti amministrativi;
- rispetto del principio di legalità e di buon andamento dell’amministrazione.
2. L’organizzazione
e la gestione dell’Azienda sono improntate alla distinzione tra la funzione di
garanzia dci livelli assistenziali, che compete in via esclusiva all’Azienda, e
la funzione di erogazione delle prestazioni e dei servizi, la quale può essere
realizzata direttamente mediante proprie strutture, ovvero può essere
richiesta ad un sistema di erogatori esterni (pubblici e/o privati) presso i
quali l’Azienda acquista le prestazioni ed i servizi necessari, in modo tale da
introdurre elementi di competizione tra soggetti erogatori, finalizzati alla
ricerca di una più elevata qualità delle prestazioni e di un contenimento dei
costi di produzione.
TITOLO
II
IL
MODELLO ORGANIZZATIVO
Art. 3 - Gli organi
dell’Azienda
1. Gli organi
dell’Azienda sono:
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei
Conti.
2. Il
Direttore Generale è l’organo al quale sono attribuiti tutti i poteri di
gestione e di rappresentanza dell’Azienda.
3. Nell’esercizio
delle sue funzioni, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ciascuno per le materie di propria
competenza, nonché dal Coordinatore dei Servizi Sociali per le attività a
rilevanza sociale.
4. Il Collegio
dei Revisori dei Conti è l’organo deputato alla vigilanza dell’osservanza delle
leggi ed alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della
corrispondenza del rendiconto generale rispetto alle risultanze delle
scritture contabili.
5. Con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, è
prevista l’istituzione del Consiglio dei Sanitari, che è presieduto dal
Direttore Sanitario ed è composto da rappresentanti elettivi dei dipendenti
dell’Azienda.
6. Le norme
che disciplinano la nomina e 1a composizione dei predetti organi sono previste
dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, dalla L.R. 3/98 e dai regolamenti
emanati in attuazione delle medesime.
Art. 4 - L’ organizzazione
dell’Azienda
1. L’organizzazione
aziendale si articola secondo il seguente schema:
- la Direzione Aziendale costituisce l’alta direzione, avendoessenzialmente
la funzione di definire le strategie aziendali;
- la Struttura di Staff svolge la funzione di supporto specialistico alla
Direzione Aziendale;
- la Direzione Tecnico-funzionale è il livello organizzativo che mette in
rapporto la Direzione Aziendale ed il Nucleo Operativo;
- la Direzione Gestionale o Nucleo Operativo attende all’erogazione dei
servizi.
2. Le formule
organizzative delle strutture aziendali sono: i Distretti Socio-Sanitari, il
Presidio Ospedaliéro, i Dipartimenti, i Servizi di Staff, le Unità Operative, i
Servizi, le Sezioni e le loro articolazioni. Eventuali altre forme
organizzative possono essere realizzate provvisoriamente sulla base di
specifiche esigenze (gruppi di lavoro, commissioni, task force etc.).
Art. 5 - Il Distretto
Socio-Sanitario
1. Il
Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa
dell’Azienda per le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
alla cura ed alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse
della Unità Sanitaria Locale e degli Enti locali. Il Distretto esercita i
compiti previsti dall’arI. 17 della L.R. 3/98. L’ambito territoriale è
stabilito con le modalità previste dall’art. 18 della sopra citata L.R.
2. Il Distretto, ai sensi della L.R. 3/97, è
individuato, altresì, come ambito territoriale per la gestione in forma
integrata delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie.
3. Al
Distretto è attribuita autonomia economica e finanziaria con contabilità
analitica separata all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia
gestionale nell’ambito del budget negoziato, per lo svolgimento delle funzioni
e per il conseguimento deg1i obiettivi aziendali, tenendo conto del pareggio
del bilancio annuale.
4. Al Distretto
è preposto un Responsabile, nominato dal Direttore Generale, su proposta
congiunta dei Direttori Amministrativo e Sanitario, sentita l’Assemblea dei
Sindaci cM cui all’arI. 18 della L.R. 3/98. Viene scelto tra il personale
dell’Azienda con qualifica dirigenziale, appartenente, di norma, al ruolo
sanitario. L’incarico ha durata triennale, è rinnovabile, è sottoposto a
verifica annuale èd a revoca, con atto motivato, secondo le modalità previste
dal presente regolamento. In sede di prima applicazione, considerata la
necessaria fase sperimentale del processo, l’incarico ha durata annuale e può
essere rinnovato.
5. Al Responsabile del
Distretto compete l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) è responsabile degli obiettivi e dei “programmi di salute” riferiti
all’ambito distrettuale;
b) gestisce il Distretto nel rispetto dell’autonomia
tecnico-professionale e delle specifiche responsabilità attribuite ai dirigenti
di struttura;
c) concorre alla definizione del budget di competenza, predisponendo
la relativa proposta da negoziare con la Direzione Aziendale, sulla base di
quanto elaborato dai responsabili dei centri di responsabilità individuati
nell’ambito distrettuale;
d) cura l’organizzazione ed il buon andamento del Distretto sulla base
delle direttive della Direzione Aziendale e tenendo conto dei programmi e degli
indirizzi dei Dipartimenti aziendali;
e) adotta ogni atto di organizzazione finalizzato al miglioramento
qualitativo dei servizi erogati, sentiti i Responsabili delle varie strutture;
1) è responsabile della qualità e completezza dei dati relativi alle
attività di riferimento;
g) rappresenta i bisogni formativi del personale, valorizzandone la
formazione continua.
6. Il
Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo ed il Responsabile del
Distretto, nomina un Responsabile delle attività amministrative. Quest’ultimo
coordina l’attività delle funzioni amministrative attribuite al Distretto,
secondo le indicazioni del Responsabile e tenendo conto delle direttive tecniche
fornite dal D.A.R., come ad esempio:
a) collegamento con le competenti strutture aziendali per la tenuta
della contabilità analitica relativa al Distretto;
b) gestione delle variazioni degli elenchi degli assistibili e della
scelta e revoca del medico di base;
c) predisposizione della documentazione per l’accesso all’assistenza
all’estero;
d) gestione dei servizi di “front-office” (Ufficio Relazioni con il
Pubblico, Servizio prenotazione/pagamento delle prestazioni sanitarie);
e)
gestione
della materia relativa all’esenzione ticket;
f)
vigilanza
sulle ditte che espletano servizi per l’Azienda con la segnalazione dei servizi
resi e delle eventuali disfunzioni;
g) collegamento con il D.A.R. e con la struttura di staff;
h) quanto
altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.
7. L’incarico
di Responsabile delle attività amministrative ha durata coincidente con quella
del Responsabile del Distretto.
8. Il
Direttore Generale, sentito il Responsabile di Distretto e il Coordinatore dei
Servizi Sociali, nomina un Referente delle attività sociali. Quest’ultimo
collabora con il Responsabile del Distretto per la gestione delle attività
sociali distrettuali ed in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) raccordo con il Servizio di Assistenza Sociale e con gli operatori
sociali distrettuali per l’applicazione di indirizzi tecnici e operativi;
b) raccordo con il referente sociale individuato, ai sensi dell’art.
39, comma 4 della L.R. 3/97, dai
Sindaci nei Distretti i cui Comuni non hanno conferito deleghe alla U.S.L. in
materia socio-assistenziale;
c) raccordo con i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni per la
verifica della gestione delle deleghe nei Distretti i cui Comuni hanno
conferito deleghe in materia socio- assistenziale;
d) elaborazione di proposte organizzative e/o funzionali per la
gestione delle attività sociali distrettuali;
e)
gestione
dei flussi per il sistema informativo in materia di attività sociali;
f)
gestione
dei piani di attività distrettuali in riferimento ad azioni progettuali di
interesse aziendale;
g) quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.
9. L’organizzazione
del Distretto sarà definita mediante apposito regolamento e dovrà comunque
favorire l’integrazione funzionale tra le attività ospedaliere e quelle
socio-sanitarie territoriali.
Arti 6 - Il Presidio
Ospedaliero
1. Il Presidio
Ospedaliero è costituito dal sistema di funzioni e di attività di assistenza
sanitaria, erogate in regime di ricovero ordinario, di day hospital, di day
surgery ed ambulatoriale presso gli Stabilimenti Ospedalieri.
2. Al Presidio
Ospedaliero è attribuita autonomia economica e finanziaria con contabilità
analitica separata all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia
gestionale per lo svolgimento delle funzioni ed il conseguimento degli
obiettivi aziendali, con obbligo di chiusura di bilancio in pareggio.
3. La
responsabilità gestionale del Presidio Ospedaliero è attribuita ad un Dirigente
medico e ad un Dirigente amministrativo, nominati dal Direttore Generale con le
modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento, tra i
quali il Direttore Generale individua il Responsabile della gestione
complessiva.
4. Il
Dirigente medico dirige, con autonomia tecnico-funzionale, il Presidio
Ospedaliero e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari ed organizzativi.
Opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e concorre
al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale.
5. In
particolare attengono alla responsabilità del Dirigente Medico:
a) l’organizzazione operativa del Presidio ed in particolare dei
servizi dell’emergenza;
b) il governo delle relazioni tra Dipartimenti e/o Unità Operative al
fine di raggiungere gli obiettivi aziendali;
c) l’emanazione di direttive attinenti alla corretta gestione delle
liste di attesa, sia di ricovero che ambulatoriali, coordinandosi con il
Responsabile di Distretto per quanto attiene alla specialistica ambulatoriale;
d) la qualità e completezza dei dati relativi alle attività di
riferimento;
e)
il
supporto alla Direzione Aziendale nella negoziazione dei budget con i
Dipartimenti Ospedalieri;
f)
la
vigilanza sulla continuità dell’assistenza sanitaria e la emanazione dei
provvedimenti necessari a garantirla;
g) i pareri tecnico-scientifici in ordine alle richieste di apparecchiature
elettro-medicali ed arredi sanitari;
h) i pareri in ordine alle opere di ristrutturazione e/o ampliamento
delle strutture di sua competenza;
i) l’espletamento dei procedimenti disciplinari a carico del
personale cui è preposto, ai sensi della normativa vigente e comunque fatte
salve le competenze dei responsabili di struttura e di Unità Operative,
j) il
rispetto, congiuntamente ai Dirigenti delle strutture organizzative del
Presidio Ospedaliero, delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
k) la vigilanza sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva;
1) la presidenza della Commissione preposta al controllo delle
infezioni ospedaliere;
m) l’adozione dei provvedimenti di polizia mortuaria;
n) la vigilanza sulla conservazione della cartella clinica e di ogni
altra documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa e sulla
completezza delle informazioni in esse contenute;
o) quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale o
previsto da specifiche normative.
6. Con specifici atti, precise funzioni di cui al comma 5 sono attribuite ai Dirigenti Medici
delle Direzioni Sanitarie degli Stabilimenti Ospedalieri.
7. Il Dirigente Amministrativo coordina e dirige l’attività
amministrativa di pertinenza del Presidio Ospedaliero, in armonia con
l’attività del Dirigente e del Responsabile del D.A.R., ed in particolare:
a) collabora con le competenti strutture aziendali per la tenuta della
contabilità analitica relativa al Presidio Ospedaliero;
b) gestisce il personale alle sue dirette dipendenze;
c) gestisce l’accettazione amministrativa del Presidio Ospedaliero;
d) garantisce il collegamento con il D.A.R. e con la struttura di
Staff, anche per quanto riguarda l’attività della squadra di manutenzione;
e)
coordina
l’attività dei servizi “front-office”(Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Servizio prenotazione/pagamento delle prestazioni sanitarie);
f)
assolve
ad ulteriori funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.
8. Al
Dirigente cui è attribuita la responsabilità complessiva del Presidio
Ospedaliero compete la definizione delle azioni tendenti al conseguimento degli
obiettivi predeterminati dalla Direzione Aziendale.
9. Il Presidio
Ospedaliero è organizzato secondo il modello dipartimentale, così come previsto
dalla L.R. 3/98 e dal presente regolamento, al fine di favorire, tra l’altro,
l’integrazione funzionale tra le attività ospedaliere e quelle socio-sanitarie
dei Distretti.
Art. 7 - 11
Dipartimento
1. Per il
coordinato svolgimento delle funzioni sanitarie di competenza, l’Azienda
privilegia ed adotta il modello dipartimentale.
2. Il
Dipartimento è costituito da una pluralità di Unità Operative, tra loro
interdipendenti, che per omogeneità, affinità o complementarità, perseguono
comuni finalità mantenendo la propria autonomia e responsabilità all’interno di
un comune modello gestionale ed organizzativo, finalizzato a fornire risposta
unica, rapida, razionale e completa alla richiesta di prestazioni.
3. Nell’ambito
del Dipartimento possono essere previsti moduli organizzativi e/o funzionali,
costituiti secondo le specifiche esigenze organizzative e professionali,
eventualmente aggregati alle Unità Operative.
4. La gestione
del Dipartimento è affidata al Responsabile di Dipartimento ed al Consiglio di
Dipartimento.
5. 11 Consiglio di Dipartimento è costituito a norma
delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/98.
6. Spetta al
Consiglio di Dipartimento l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) stabilire i modelli di organizzazione del Dipartimento approvando
uno specifico regolamento che disciplini, in conformità alle direttive della
Direzione Aziendale ed al presente regolamento, i rapporti tra le singole
Unità Operative e tra queste ed il Responsabile del Dipartimento;
b) programmare la razionale utilizzazione del personale del
Dipartimento e proporne la mobilità, nell’ottica dell’integrazione
dipartimentale;
c) negoziare il budget con la Direzione Aziendale, sulla base di
quanto elaborato dai responsabili delle unità organizzative dipartimentali;
d) impostare gli indirizzi dell’attività di competenza e stabilire gli
standard di qualità;
e) rappresentare i fabbisogni di aggiornamento e di riqualificazione
del personale;
O proporre
l’inserimento di nuove Unità Operative nel Dipartimento e l’istituzione di
gruppi operativi inter-dipartimentali.
7. Il
Responsabile del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, che lo sceglie
tra i dirigenti che costituiscono il Consiglio di Dipartimento, secondo quanto
disposto dalla L.R. 3/98 per i Dipartimenti Ospedalieri e di Prevenzione e dal
presente regolamento per i restanti Dipartimenti aziendali.
8. Al
Responsabile del Dipartimento compete l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) rappresentare il Dipartimento nei rapporti con la Direzione
Aziendale e con le altre strutture organizzative aziendali;
b) assicurare il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli
organizzativi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento e predisponendo apposito
regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio medesimo;
c) promuovere le verifiche sulla qualità, tenendo conto delle
linee-guida fornite dal Servizio Qualità e Promozione della Salute;
d) garantire la qualità e la completezza dei dati relativi alle
attività di riferimento.
9. Il
Dipartimento può essere costituito anche al fine di supportare la Direzione
Aziendale nelle funzioni di programmazione, di indirizzo, di verifica e
controllo negli specifici ambiti di competenza.
Art. 8 - Il Servizio di
Staff
1. Il Servizio
di Staff è la struttura che supporta la Direzione Aziendale per l’esercizio
delle sue funzioni ed alla quale può essere assegnato l’espletamento di
attività finalizzate alla funzione di programmazione, indirizzo, controllo e
gestione.
2. Della
responsabilità del Servizio di Staff è incaricato un Dirigente nominato dal
Direttore Generale, sentiti i Direttori Amministrativo e Sanitario, con le
modalità previste dalle norme e dai contratti collettivi vigenti.
3. Il Servizio
di Staff può avere un’articolazione organizzativa complessa con
l’individuazione di specifiche responsabilità per ambiti di attività.
Art. 9 - L’Unità
Operativa
1. L’Unità
Operativa è la struttura organizzativa aziendale nella quale vengono svolte
attività e funzioni che, per il loro esercizio, presuppongono autonomia
professionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive formulate dalla
Direzione Aziendale.
2. L’Unita
Operativa può avere un’articolazione organizzativa complessa, con
l’individuazione di specifiche responsabilità per ambiti di attività.
3.
Il
Responsabile dell’Unità Operativa e/o settore d’attività è nominato dal
Direttore Generale con le modalità previste dalle norme e dai contratti
collettivi vigenti.
TITOLO III
L’A7ITUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
Capo I - La Direzione
Aziendale
Art. 10 - Il Direttore
Generale
i. Il
Direttore Generale esercita le funzioni di programmazione, indirizzo,
controllo ed adotta le corrispondenti decisioni amministrative, nonché ogni
altro atto che possa considerarsi di alta amministrazione o di governo
dell’Azienda. Sono pertanto riservati alla competenza del Direttore Generale
gli atti e le funzioni previsti dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni,
dalla L.R. 3/98 ed in generale dalla normativa vigente.
2. Il
Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente,ovvero delegandole
ai Direttori Amministrativo e Sanitario ed al Coordinatore del Servizi sociali,
ovvero alle figure dirigenziali incaricate della responsabilità delle strutture
aziendali.
Art. 11 - Il Direttore
Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Coordinatore dei Servizi Sociali
1. Oltre a
quanto previsto all’art.3 comma 7 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni,
rientrano tra i compiti del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:
a) la formulazione di proposte al Direttore Generale, anche ai fini
dell’emanazione degli atti di programmazione, direzione, indirizzo e controllo
indicati in precedenza; b) l’attuazione dei predetti provvedimenti mediante
l’emanazione di direttive generali ai dirigenti;
a) la
formulazione di proposte al Direttore Generale, anche ai fini del-
l’emanazione degli atti di programmazione,
direzione, indirizzo e controllo indicati in precedenza;
b) l’attuazione dei predetti provvedimenti mediante l’emanazione di
direttive generali ai dirigenti;
c) la determinazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, dei criteri generali di organizzazione dei
Dipartimenti, dei Presidi, dei Servizi od Uffici, secondo le direttive del
Direttore Generale;
d) l’adozione di misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti delle attività,della
gestione e delle decisioni organizzative;
e) la verifica ed il controllo della corrispondenza delle attività dei
Dirigenti rispetto all’imparzialità, al buon andamento, all’efficienza ed agli
obiettivi aziendali, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
O l’eventuale
formulazione di proposte per l’attribuzione e la revoca degli incarichi di
funzioni dirigenziali;
g) l’eventuale proposizione delle misure di cui all’art. 21, commi 1 e
2, del D.Lgs 29/93 nei confronti dei dirigenti, secondo le modalità previste
dal C.C.N.L.;
h) la soluzione dei conflitti di competenza, positivi e negativi, tra
dirigenti nonché delle problematiche relative agli atti complessi il cui
procedimento di adozione coinvolga più settori di attività;
i) quanto altro specificamente sia ad essi riservato a norma di
disposizioni di legge o del presente regolamento.
2. Le funzioni
del Coordinatore dei Servizi Sociali sono quelle previste dalla L.R. 3/97 e
precisamente:
a) elaborare proposte di organizzazione del Servizio di Assistenza
Sociale e di attuazione dei programmi;
b) verificare l’attuazione dei programmi di attività;
c) curare l’integrazione con le attività sanitarie.
Art. 12 - Il Consiglio
dei Sanitari
1. Il
Consiglio dei Sanitari è organo elettivo composto secondo le disposizioni di
cui all’art. 13 della L.R. 3/98, al quale compete di esprimere i pareti
obbligatori e facoltativi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Con
apposito regolamento sono determinate la composizione del Consiglio dei
Sanitari e le procedure per la sua elezione, con la disciplina
delle
eventuali cause di ineleggibilità, della presentazione delle liste e delle
norme per le operazioni di voto e di scrutinio. Il regolamento detta inoltre le
norme per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari.
Art. 13 - Rimedi
amministrativi
1. Gli atti ed
i provvedimenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario sono definitivi.
2. Avverso gli
atti ed i provvedimenti adottati dai dirigenti ai sensi del successivo art. 36
del presente regolamento, è ammessa istanza al Direttore Generale, da
presentarsi con le stesse modalità e nei termini previsti dalla legge per il
ricorso gerarchico.
3. In
relazione agli atti emanati dagli organi e dai dirigenti dell’Azienda, nel
rispetto della L. 24 1/90, chiunque abbia interesse può presentare reclami o
proteste, che verranno presi in considerazione dall’autorità che ha emanato
l’atto, esercitando, laddove ritenuto necessario od opportuno, il potere di
autotutela mediante la riforma dell’atto. In ogni caso, l’autorità interessata
provvederà a dare risposta scritta ai reclami ed alle proteste pervenutegli formalmente.
4. In
relazione alle funzioni ed attività delegate ai dirigenti ai sensi del citato
art. 36, ai Direttori Amministrativo e Sanitario, separatamente per le materie
di competenza, ovvero congiuntamente, è attribuito il potere di autotutela,
anche in forma sostitutiva, da esercitarsi nei confronti di eventuali atti o
comportamenti, anche omissivi, che risultino difformi dagli obiettivi aziendali
o in contrasto con la corretta ed economica gestione delle risorse, ovvero con
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Capo Il - Struttura di
Staff
Art. 14 - I Servizi di
Staff della Direzione Aziendale
1. Al fine di
supportare l’attività di Direzione Aziendale sono individuati e/o confermati,
laddove già esistenti, i seguenti Servizi di Staff:
a) Ufficio di
Piano;
b) Servizio
Sistema Informativo per il Controllo di Gestione;
c) Servizio
Qualità e Promozione della Salute;
d) Servizio
Affari Generali e Legali;
e) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
1) Ufficio Relazioni Sindacali;
g) Servizio per le Attività Tecniche e per la Gestione del Patrimonio.
h) Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale.
2. I Servizi di Staff sono posti alle dirette dipendenze della Direzione Aziendale che ne determina l’organizzazione interna, nonché l’assegnazione di risorse.
Art. 15 - L’Ufficio di
Piano
1. L’Ufficio
di Piano è il Servizio di staff che supporta la Direzione Aziendale nella
definizione delle politiche gestionali, in riferimento ai documenti
programmatici di cui all’art. 2 e segg. della L.R. 5 1/95, e delle strategie
aziendali orientate a:
a) individuare gli obiettivi aziendali che costituiscono l’elemento di
riferimento per la costituzione di logiche di funzionamento per budget;
b) pianificare la copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica, secondo priorità verificate;
c) pianificare e programmare l’acquisizione dei beni e dei servizi
mediante l’individuazione delle priorità;
d) valutare, in alternativa alle modalità ordinarie, forme di
approvvigionamento innovative;
e) disciplinare i rapporti con i soggetti che costituiscono l’offerta
di servizi e prestazioni sanitarie (privati accreditati, altre Aziende
Sanitarie);
1) quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.
2. Per la
direzione dell’Ufficio di Piano possono essere individuati ambiti di competenza
sanitaria e ambiti di competenza amministrativa.
Art. 16 - Il Servizio
Sistema Informativo per il Controllo di Gestione
I. Il
Servizio Sistema Informativo per il Controllo di Gestione è il Servizio di
staff che supporta la Direzione Aziendale nella verifica dell’andamento della
gestione, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli obiettivi
esplicitati dalla pianificazione strategica.
2. 11 Servizio
Sistema Informativo per il Controllo di Gestione garantisce:
a) la gestione “in progress” del sistema informativo aziendale di
governo ed il conseguente raccordo con gli organismi istituzionali (Ministero
della Sanità, Regione);
b) il coordinamento dell’attuazione di quanto previsto dalla normativa
per la compensazione della mobilità sanitaria, rappresentando un raccordo tra
le diverse strutture sia interne che esterne all’Azienda;
c) il supporto informativo nella definizione dei budget e
nell’impostazione e sviluppo del sistema di rilevazione dei risultati.
Art. 17 - Il Servizio
Qualità e Promozione della Salute
1. Il Servizio
Qualità e Promozione della Salute è il Servizio di staff mediante il quale la
Direzione Aziendale persegue l’obiettivo del miglioramento continuo della
qualità dell’assistenza sanitaria, nella completa accezione di qualità
organizzativa, professionale e percepita.
2. In
particolare, il Servizio Qualità e Promozione della Salute promuove e valuta la
qualità dei servizi erogati, proponendo le eventuali correzioni necessarie,
con riferimento a:
- adeguatezza dei processi di erogazione delle prestazioni e dei servizi, con particolare riferimento alla verifica di un corretto rapporto tra i bisogni dell’utenza e risposta fornita dal servizio, anche attraverso la produzione di linee guida professionali e di percorsi diagnostico-terapeutici;
- grado di soddisfazione dei bisogni dell’utenza, attraverso la organizzazione
e lo sviluppo di un sistema di gestione del reclamo trasparente, standardizzato
ed efficiente;
- miglioramento della qualità dei servizi forniti all’utente, anche attraverso
il coordinamento delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico di cui
al successivo art.53;
- sviluppo e attuazione della Carta dei Servizi di cui al DPCM 19/5/95
quale concreto strumento di garanzia di qualità dei servizi erogati.
3. Sul piano
della Promozione della Salute il Servizio opera, anche in integrazione con
soggetti esterni all’Azienda, per realizzare processi atti a:
- sostenere scelte politiche e
sociali mirate alla salute;
- rendere il cittadino più consapevole del bene salute e al fine di
sviluppare e/o potenziare atteggiamenti e stili di vita a questa favorevoli.
4. Il Servizio
Qualità e Promozione della Salute predispone altresì le procedure per il
miglioramento del confort presso le strutture erogatrici, nonché le procedure
di verifica dei requisiti necessari all’accreditamento delle strutture interne
ed esterne all’Azienda operanti nel territorio di competenza.
Art. 18 - Il Servizio
Affari Generali e Legali
1. 11 Servizio
Affari Generali e Legali è il Servizio di staff mediante il quale la Direzione
Aziendale assicura le funzioni amministrative che garantiscono il corretto e
buon andamento dell’amministrazione per ciò che attiene alla legalità degli
atti e dei procedimenti, il corretto e tempestivo esercizio degli adempimenti
connessi all’emanazione dei provvedimenti, la gestione dell’archivio e del
protocollo generale.
2. Il Servizio
Affari Generali e Legali assicura, altresì, la correttezza e la puntualità delle
procedure legali e giudiziali inerenti le attività aziendali.
3. Compete,
inoltre, al Servizio Affari Generali e Legali la gestione del contenzioso
amministrativo derivante dai ricorsi e dai reclami di cui all’art.13 del
presente regolamento, di competenza della Direzione Aziendale, con la
predisposizione dei relativi atti.
4. Per le
funzioni di segreteria tecnica operativa, la Direzione Aziendale si avvale di
personale organicamente assegnato al Servizio Affari Generali e Legali.
Art. 19 - Il Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale
1. Il Servizio
Prevenzione e Protezione Aziendale è il Servizio di staff mediante il quale il
Direttore Generale assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 e dalla
L.230/95.
2. In particolare, tale Servizio di staff
garantisce le seguenti attività:
a) elabora la
mappa dei rischi in ambito aziendale;
b) effettua la
valutazione del rischio;
e) promuove la formazione e l’informazione dei lavoratori sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) definisce le misure e le procedure di sicurezza atte alla
conduzione generale del sistema di prevenzione sicurezza aziendale;
e)
assicura
altre attività previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di
riferimento.
3. La sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti dell’Azienda è assicurata mediante l’individuazione del Medico Competente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 626/94, e del Medico Autorizzato, ai sensi della L.230/95, i quali si avvalgono delle risorse del Servizio.
Art. 20 - L’Ufficio
Relazioni Sindacali
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità dell’Azienda e delle 00.55., è strutturato in modo coerente con
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di
incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dell’attività dei
servizi erogati alla collettività e di quella amministrativa, in relazione alle
finalità perseguite dalla Direzione Aziendale.
2. L’Ufficio
Relazioni Sindacali è il Servizio di staff che supporta la Direzione Aziendale
nella definizione delle politiche sindacali e del personale, attraverso la
negoziazione con le organizzazioni sindacali.
3. In
particolare, l’Ufficio Relazioni Sindacali attende alle seguenti attività:
a) gestisce l’archivio relativo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro e di ogni disposizione di legge direttamente o indirettamente connessa,
ed agli accordi aziendali;
b) cura l’informazione del personale interessato alla corretta
applicazione delle norme contrattuali;
e) verifica le compatibilità finanziarie e le materie relative alle
agibilità sindacali nel quadro degli accordi vigenti raccordandosi con le competenti
Unità Operative del D.A .R.;
d) riceve ogni comunicazione proveniente dalle OO.SS.;
e) predispone proposte applicative riguardanti le materie delegate dai
contratti collettivi alla contrattazione decentrata;
f) cura
le convocazioni delle 00.SS. in sede negoziale e tecnica;
g) può rappresentare la Direzione Aziendale nella delegazione di parte
pubblica, anche nella sottoscrizione degli accordi decentrati;
h) cura i rapporti inerenti le materie contrattuali con la Regione e
con
I ‘ARAN;
i) assiste i dirigenti delle articolazioni organizzative dell’Azienda
in ordine ad eventuali contenziosi in materia di contratto di lavoro;
j) quanto
altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.
Art. 2] - Il Servizio
per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio
1. Il Servizio
per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio è il Servizio di
staff mediante il quale la Direzione Aziendale, secondo priorità definite in
uno specifico piano di investimenti, programma gli interventi in
materia
di:
a) progettazione di nuove strutture edilizie, di ristrutturazione e/o
conversione di quelle esistenti;
b) progettazione cd installazione di nuovi impianti e attrezzature;
e) determinazione dei criteri generali di conduzione del patrimonio immobiliare;
d) gestione dei rapporti con i professionisti esterni che
eventualmente fossero incaricati di collaborare alle attività di cui alle
lettere precedenti.
2. Al Servizio
per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio compete inoltre:
a) l’elaborazione dei capitolati tecnici per i lavori da appaltare e
la relativa direzione dei lavori, nonché la gestione delle procedure
d’appalto;
b) la gestione degli adempimenti tecnici in relazione ai rapporti di
locazione;
e) la gestione dei rapporti con gli addetti alla manutenzione degli
impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromedicali ed informatiche;
d) collaudi e
dimissioni;
e) gestione
dei contratti di utenza.
3. Per quanto
di competenza, le attività di cui al comma che precede sono svolte in
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ai fini della
valutazione dei rischi.
4. In
relazione alle competenze previste per il Dirigente amministrativo del Presidio
Ospedaliero di cui all’art.6, comma 7, il Servizio garantisce l’integrazione
delle attività di manutenzione per gli aspetti di sua competenza.
Art. 22 - Il Servizio
per la Formazione e 1 ‘Aggiornamento del Personale
1. Il Servizio
per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale è il Servizio di staff che
supporta il Direttore Generale nel raggiungimento dell’obiettivo di
miglioramento, estensione,qualificazione e aggiornamento delle conoscenze
culturali, tecniche e professionali del personale dipendente e convenzionato.
2. In
particolare il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale
garantisce 1’organizzazione “centralizzata” della pianificazione e realizzazione
dei programmi di formazione e di aggiornamento, anche attraverso il diretto
coinvolgimento dei Responsabili delle articolazioni organizzative aziendali.
Art. 23 - Il Nucleo di
Valutazione
1. Il Nucleo
di Valutazione è lo strumento mediante il quale la Direzione Aziendale
verifica, sulla base di valutazioni comparative, la realizzazione degli
obiettivi fissati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità
ed il buon andamento dell’ azione amministrativa.
2. La verifica
concerne, altresì, l’attività dei dirigenti incaricati di specifiche
responsabilità.
3. Il Nucleo
di Valutazione è composto da tre membri esterni all’Azienda, la cui nomina è
riservata al Direttore Generale che li sceglie, di norma, tra esperti di
organizzazione aziendale con esperienza in materia sanitaria. La durata degli
incarichi relativi al Nucleo di Valutazione è specificata nei singoli atti di
nomina.
4. L’attività
del Nucleo di Valutazione si espleta attraverso:
a) analisi delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse
impegnate nei processi operativi posti sotto controllo, finalizzata alla
ottimizzazione della gestione aziendale;
b) definizione delle caratteristiche del “mercato” sanitario specifico
dell’Azienda, in relazione alle necessità di modificazione della struttura di
erogazione delle prestazioni sanitarie e di assicurazione dei livelli minimi di
assistenza;
e) determinazione preventiva dei criteri di valutazione dei risultati
della gestione assicurata dai dirigenti;
d) accertamento dei risultati della gestione assicurata dai dirigenti
attraverso la correlazione degli obiettivi perseguiti e delle risorse a
disposizione.
5. Per la definizione dei parametri di riferimento del
controllo e della valutazione dei dirigenti, il Nucleo può avvalersi della
collaborazione di consulenti esterni, proponendone la nomina al Direttore
Generale. Il Nucleo valuta in piena autonomia l’operato e le proposte degli
esperti esterni.
6. Il Nucleo
di Valutazione ha facoltà di richiedere a tutte le strutture aziendali gli atti
e le informazioni, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio delle strutture
esistenti nell’ambito dell’Azienda;
7. Il Nucleo
di Valutazione riferisce alla Direzione Aziendale, su specifica richiesta e,
in ogni caso, entro il trimestre successivo all’anno di riferimento, sui
risultati dell’attività svolta, analizzando sinteticamente le cause
dell’eventuale parziale o mancato conseguimento degli obiettivi, o di
scostamento dei parametri ed indici di rendimento, segnalando ogni elemento
utile ai fini del miglioramento del servizio.
8. Il Nucleo
di Valutazione viene istituito dal Direttore Generale con apposito atto.
Capo III - Direzione
tecnico-funzionale
Art. 24 - Il Dipartimento
per l’igiene e la Prevenzione
1. Il
Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione costituisce, ai sensi dell’art. 20
L.R. 3/98, l’articolazione organizzativa dell’Azienda deputata a svolgere, per
le materie di afferenza, le seguenti funzioni:
a) proporre alla Direzione Aziendale linee programmatiche e piani di
attività per l’attuazione del mandato, definito in sede nazionale, regionale o
aziendale;
b) supportare la Direzione Aziendale durante la fase di definizione e
negoziazione del budget per le specifiche attività distrettuali;
e) coordinare, sul piano tecnico-scientifico, le attività erogate dai
servizi distrettuali, mediante la predisposizione di indirizzi operativi,
standard di attività, criteri di valutazione e di interpretazione applicativa
uniformi di norme tecniche;
d) programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e
l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazione ed
all’aggiornamento del personale;
e) fornire alla Direzione Aziendale strumenti per la valutazione dello
stato di salute della popolazione;
O altre
funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.
2. Le materie
di afferenza al Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione comprendono:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione
e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
e) igiene
degli alimenti e della nutrizione;
d) sanità animale;
e)
igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale;
f)
igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Particolare
autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa è garantita ai servizi
veterinari, anche a livello della loro articolazione distrettuale.
Art. 25 - 11
Dipartimento di Salute Mentale
1. Il
Dipartimento di Salute Mentale rappresenta l’articolazione organizzativa
dell’Azienda per l’integrazione e il coordinamento delle attività connesse
alla promozione e tutela della salute mentale, secondo le indicazioni e le
direttive contenute nei documenti di programmazione nazionale, regionale ed
aziendale.
2. 11
Dipartimento di Salute Mentale svolge le seguenti funzioni:
a) proporre alla Direzione Aziendale linee programmatiche e piani di
attività per l’attuazione dello specifico mandato;
b) supportare la Direzione Aziendale durante la fase di definizione e
negoziazione del budget per le specifiche attività distrettuali;
c) coordinare, sul piano tecnico-scientifico, le attività erogate dai
servizi distrettuali mediante la predisposizione di indirizzi operativi,
standard di attività e criteri di valutazione;
d) programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e
l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazione ed
all’aggiornamento del personale;
e) altre funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.
3. L’incarico
di Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale è conferito dal Direttore
Generale, su una tema di Dirigenti Medici responsabili di unità operative
proposte dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 26 - Il Servizio di
Assistenza Sociale
1. Il Servizio
di Assistenza Sociale è l’articolazione organizzativa dell’Azienda deputata a
svolgere, per le attività socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario, le
seguenti funzioni:
a) proporre alla Direzione Aziendale azioni progettuali e indirizzi
operativi per l’integrazione socio-sanitaria;
b) supportare la Direzione Aziendale per la stipula di convenzioni e/o
accordi di programma e/o protocolli di intesa con gli Enti locali in materia
di integrazione fra area sanitaria e sociale;
e) supportare i Distretti per la gestione di convenzioni e/o accordi
di programma e/o protocolli d’intesa nel campo dell’integrazione
socio-sanitaria;
d) coordinare, sul piano tecnico, le attività sociali gestite dai
servizi distrettuali, mediante la predisposizione di indirizzi operativi,
standard
di attività, criteri di valutazione e di
interpretazione applicativa uniforme di norme nelle materie di competenza;
e) programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e
l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazione e
all’aggiornamento del personale;
1) altre funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.
2. Al Servizio
di Assistenza Sociale è preposto un Responsabile con la funzione di Coordinatore
dei Servizi Sociali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 502/92 e
successive modificazioni e dalla L.R. 3/97.
3. Il
Coordinatore dei Servizi Sociali assume la responsabilità delle funzioni sopra
citate e, ai sensi dell’art. 40, comma 4 della L.R. 3/97, allo stesso spettano
i compiti già riportati nell’ art. 11 del presente regolamento.
Art. 27 -Il
Dipartimento per I ‘Amministrazione delle Risorse (D.A.R.)
1. Il
Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse è costituito dalle seguenti
Unità Operative:
- Contabilità finanziaria e
generale;
- Amministrazione del
personale;
- Provveditorato ed economato;
- Amministrazione del
personale convenzionato;
- Gestione prestazioni
sanitarie.
2. Il D.A.R.
ha la funzione di garantire l’articolato e complessivo svolgimento delle
attività amministrative secondo criteri di unitarietà, di programmazione, di
gestione e di controllo, direttamente assegnate alla sua competenza, nel
rispetto dell’autonomia e della responsabilità professionale dei Responsabili
delle Unità Operative, nonché delle direttive della Direzione Aziendale.
3. Oltre alle
funzioni di area centrale, per il tramite di apposite delegazioni decentrate,
il D.A.R. garantisce le funzioni amministrative del Presidio Ospedaliero, dei
Distretti, delle strutture comprese nella Direzione tecnico-funzionale,
mettendo a disposizione ditali strutture il personale necessano, che è posto
alle dipendenze funzionali dei rispettivi Responsabili di struttura, ferma
restando l’appartenenza organica al D.A.R.
4. La
definizione delle competenze e delle risorse delle singole Unità Operative del
D.A.R. e delle delegazioni decentrate presso le altre strutture aziendali ed i
re~ativi rapporti intercorrenti, sono definiti, oltre che dal presente
regolamento, con apposito atto regolamentare proposto dal Direttore
Amministrativo.
5. L’incarico di Responsabilità delle Unità Operative è
conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo.
6. Il
Direttore Generale, d’intesa con il Direttore Amministrativo e su tema proposta
dai Dirigenti responsabili di Unità Operative, conferisce l’incarico di
Responsabile del D.A.R., che può anche esercitare le funzioni di Responsabile
di Unità Operative.
7. Al
Responsabile del D.A.R. sono affidate le funzioni di coordinamento e di
programmazione volte alla ricerca della massima integrazione delle risorse
disponibili, in modo da assicurare una capacità di risposta costantemente
adeguata ai bisogni e, per quanto possibile, anticipatrice dei medesimi.
Art. 28 - Il Servizio
infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico
1. Al fine di
conferire unicità alle funzioni professionali, riconoscendone l’autonomia
tecnico-organizzativa e le conseguenti responsabilità, e di rappresentare la
trasversalità della funzione assistenziale, è istituito il Servizio
infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. 3/98;
2. Il predetto
Servizio, con le sue sezioni od uffici, rappresenta una rete organizzativa e
gestionale diffusa, coerente rispetto alle direttive aziendali, che permetta di
mantenere linee univoche in materia di programmazione, progettazione,
indirizzo, sviluppo, orientamento delle politiche di gestione, controllo e
valutazione della qualità delle prestazioni professionali e tecniche. In
particolare, il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed
ostetrico persegue le finalità di rispondere ai bisogni di assistenza ed alle
necessità di tipo alberghiero dell’utenza, di promuovere ed attuare l’integrazione
tra le diverse realtà organizzative per fornire risposte professionali uniche,
rapide, razionali e di qualità e per garantire la migliore utilizzazione delle
risorse umane e materiali.
3. Il Servizio
Infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico è titolare della
funzione operativa diffusa di assistenza infermieristica e tecnica. Per i
profili di tecnico-sanitario, della riabilitazione ed ostetrico è individuato
un referente aziendale che partecipa alla definizione delle linee di indirizzo,
programmazione e sviluppo dei propri servizi in rispetto delle direttive
aziendali.
4. L’articolazione
organizzativa è la seguente:
a) Direzione
del Servizio;
b) Sezione assistenza
infermieristica, tecnica, riabilitativa ed ostetrica ospedaliera
c) Sezione assistenza infermieristica, tecnica, riabilitativa ed
ostetrica territoriale distrettuale.
5. La Direzione del Servizio infermieristico,
tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico definisce le linee programmatiche
e di sviluppo nel rispetto delle direttive aziendali e fornisce indirizzi alle
Sezioni per le competenze specifiche.
6. Le Sezioni
del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico
propongono l’allocazione delle risorse ai Responsabili di Distretto e al
Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero, nel rispetto della programmazione
aziendale, e gestiscono le risorse assegnate alle strutture organizzative
garantendo un regolare e corretto svolgimento delle attività.
7. L’incarico
di Responsabile del Servizio e di Responsabile delle Sezioni è conferito dal
Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 29 - Il Servizio
Farmaceutico
1. Perle
finalità connesse all’assistenza farmaceutica è istituito il Servizio
Farmaceutico che comprende le seguenti Unità operative:
- Farmaceutica ospedaliera;
- Farmaceutica territoriale.
2 L’Unità Operativa Farmaceutica ospedaliera svolge
i compiti e le funzioni già ricompresi nell’art. 22 del DPR 128/69, aggiornati
ed integrati alla luce della normativa vigente e delle nuove esigenze
assistenziali e gestionali, ivi compresa l’attività di approvvigionamento
farmaci e materiali sanitari per i servizi ospedalieri e territoriali.
3. L’Unità
Operativa Farmaceutica territoriale svolge le funzioni inerenti la gestione
della convenzione farmaceutica, la vigilanza sulle farmacie del territorio e
l’assistenza farmaceutica distrettuale.
4. Per le
esigenze specifiche del Servizio, è previsto che le attività amministrative vengano
espletate da un supporto amministrativo comune e coordinate da un Responsabile
amministrativo.
4.
L’incarico
di Responsabile del Servizio e di Responsabile delle Unità Operative è
conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario.
Capo IV- Il Nucleo Operativo
Art. 30 - Il Presidio
Ospedaliero
Le strutture ospedaliere aziendali sono organizzate,
in base all’art. 19 L.R. 3/98, in un unico Presidio Ospedaliero comprendente i
seguenti Stabilimenti
Ospedalieri:
- Stabilimento Ospedaliero di Castiglione del Lago;
- Stabilimento Ospedaliero di Città della Pieve;
- Stabilimento Ospedaliero di Passignano;
- Stabilimento Ospedaliero di Assisi;
- Stabilimento Ospedaliero di Marsciano;
- Stabilimento Ospedaliero di Todi.
Art. 3] - I Distretti
Socio-Sanitari
1. Il territorio aziendale è suddiviso in quattro Distretti Socio
Sanitari:
- Distretto n. 1 - Perugino,
coincidente con i territori dei Comuni di Perugia, Torgiano e Corciano;
- Distretto n. 2 - Assisano,
coincidente con i territori dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona,
Cannara e Valfabbrica;
- Distretto n. 3 - Media
Valle del Tevere, coincidente con i territori dei Comuni di Collazzone, Deruta,
FrattaTodina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e
Todi;
-
Distretto
n. 4 - Trasimeno, coincidente con i
territori dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione,
Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro.
TITOLO IV
LA GESTIONE DELLE RISORSE
Capo I - La gestione
delle risorse umane
Art. 32 - Principi
generali
1. Al fine di
garantire il massimo coinvolgimento del personale, gratificandone il lavoro,
valorizzandone professionalità, iniziativa, collaborazione, capacità operative,
consultive e decisionali in spirito autenticamente partecipativo e di diretta
corresponsabilizzazione nel raggiungimento dei risultati, l’organizzazione
aziendale prevede meccanismi di coordinamento, di comunicazione e di controllo
quali:
- la supervisione diretta;
- la standardizzazione dei processi di lavoro;
- la standardizzazione degli output;
- la standardizzazione degli input;
- il reciproco adattamento;
- il controllo di gestione.
Art. 33 - La procedura
negoziale
1. Al fine di
gestire le relazioni professionali e di favorire la semplificazione dei
rapporti tra i soggetti titolari di responsabilità nell’ambito delle attività
aziendali, nonchè di superare la divisione del lavoro, il mansionismo e le
gerarchie, l’azienda promuove e incentiva l’adozione di procedure negoziai.
2. La
procedura negoziale costituisce la modalità operativa prevalente nel portare a
compimento gli incarichi di progetto di cui al successivo art. 35.
3.
La
capacità di attivare procedure di negoziazione nell’espletamento dell’incarico
ricevuto costituisce elemento di valutazione per il personale dirigente.
Art. 34 - Il
procedimento amministrativo
1. L’attività
e l’organizzazione aziendale deve essere funzionale alla realizzazione dei
principi e delle disposizioni di cui alla Legge 24 1/90.
2. I dirigenti
responsabili delle strutture organizzative aziendali propongono ai Direttori
Amministrativo e Sanitario ed al Coordinatore dei Servizi Sociali, ciascuno per
la propria competenza ovvero congiuntamente, l’adozione degli atti di
regolamento delle attività aziendali, individuando la tipologia degli atti di
rispettiva competenza e determinando i termini entro i quali i relativi
procedimenti debbono esser conclusi, nonché i casi in cui il decorso del
termine può essere inteso come silenzio assenso, ovvero come silenzio rigetto.
3. Il
dirigente di ciascuna struttura organizzativa è tenuto ad assegnare a sé o ad
altri funzionalmente alla sue dipendenze, la responsabilità dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Sino al momento
della formale assegnazione della responsabilità del procedimento, questa
rimane attribuita al dirigente che avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione.
Art. 35 - Incarichi di
progetto
1. Sulla base
di esigenze e obiettivi specifici, la Direzione Aziendale promuove un metodo
di lavoro per progetti, affidando appositi incarichi.
2. Al
Responsabile di progetto è attribuito il compito di curare e coordinare tutte
le attività connesse, dovendo rispondere del risultato da conseguire anche con
poteri di iniziativa, proposta, verifica ed impulso nei confronti delle
strutture organizzative aziendali non di sua appartenenza.
3. I
contenuti, le modalità di esercizio e le risorse riferite al singolo progetto
sono determinate all’atto di conferimento di incarico.
Art. 36 - Attribuzioni e
responsabilità dei dirigenti
1. Gli atti e
le funzioni, non espressamente assegnate dalla normativa vigente al Direttore
Generale e che si configurano quale esercizio di attività gestionale, sono di
competenza dei dirigenti responsabili delle strutture
organizzative
aziendali, ai sensi della normativa vigente.
2. Il
Direttore Generale può inoltre delegare, con appositi atti, ai dirigenti
responsabili delle strutture organizzative aziendali, secondo quanto previsto
dal comma 2 del precedente art. 10, specifiche funzioni, nel rispetto della normativa
vigente.
3. Ai
dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni
connesse agli incarichi loro conferiti, essendo responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 37 - Graduazione
delle funzioni oggetto di incarichi dirigenziali
1. Con
riferimento alla complessità della struttura che viene affidata, alla
difficoltà degli obiettivi individuati, all’autonomia della posizione, alla
peculiarità delle competenze operative e/o professionali, al grado di
responsabilità che ne deriva, ogni funzione dirigenziale oggetto di incarico è
valutata dalla Direzione Aziendale ai fini della sua graduazione, con criteri e
modalità predeterminati in coerenza con quanto previsto dai vigenti C.C.N.L..
2. Con cadenza
annuale, la Direzione Aziendale procede alla valutazione dei fattori utilizzati
per la graduazione, allo scopo della loro eventuale rideterminazione, tenendo
conto degli obiettivi aziendali.
Art. 38 - Conferimento
degli incarichi dirigenziali
1. Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, per la conferma
degli stessi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,
si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Nell’assegnazione degli
incarichi, è assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura
organizzativa, dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo
con i dirigenti del ruolo sanitario.
2. Il
conferimento degli incarichi dirigenziali è riservato alla competenza del
Direttore Generale. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato
e non possono avere durata inferiore a due anni né superiore alla durata in
carica del Direttore Generale, fatti salvi gli incarichi per i quali la legge,
i
contratti
collettivi di lavoro o il presente regolamento non dispongano diversamente.
Qualora l’incarico conferito al Direttore Generale cessi prima del previsto
termine, gli incarichi dirigenziali relativi alle articolazioni organizzative
aziendali si intendono confermati se non revocati nei novanta giorni successivi
alla nomina del nuovo Direttore Generale.
3. I dirigenti
ai quali siano affidati incarichi che non comportino direzione di struttura o
di articolazione interne alle strutture svolgono la loro attività a supporto
del dirigente responsabile della struttura organizzativa alla quale sono
assegnati, dovendo intendersi che la posizione funzionale di quest’ultimo è
sovraordinata gerarchicamente, anche nel caso dei ruoli che non prevedano
distinzioni di livello dirigenziale.
4. I dirigenti
di cui al comma precedente possono essere incaricati di svolgere funzioni
ispettive, di consulenza, di studio e ricerca.
5. Nell’individuazione dei dirigenti di II livello da
incaricare della responsabilità delle articolazioni organizzative aziendali,
la Direzione Aziendale privilegia la forma del contratto a tempo determinato di
cui all’art.40 del presente regolamento. Tali incarichi comportano comunque
che il dirigente individuato svolga la sua attività a tempo pieno e, se
consentito, che eserciti la libera professione esclusivamente intra-moenia.
Art. 39 - La revoca
degli incarichi dirigenziali
1. I risultati
negativi dell’attività amministrativa e di gestione o il mancato conseguimento
degli obiettivi prefissati comportano per il dirigente interessato la revoca
dell’incarico. In questi casi la revoca non esclude l’assegnazione di un nuovo
incarico, di norma di valore inferiore a quello revocato.
2. Nel caso di
grave inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale o di
specifica responsabilità per i risultati negativi, accertata anche sulla base
del reiterarsi di questi ultimi, il dirigente interessato, previa contestazione
e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi
di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non
inferiore a due anni.
Art. 40 - Conferimento
di incarichi con contratto a tempo determinato
1. Con la
finalità di conferire gli incarichi relativi alle articolazioni organizzative
aziendali, nonché per acquisire professionalità nei limiti e con le moda-
lità
previste dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, l’azienda
può assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica di
dirigente, individuandolo tra soggetti dotati di comprovata qualificazione professionale
secondo le modalità previste dalla legge.
2. Gli
incarichi ed i relativi contratti di cui al presente articolo possono essere
conferiti e stipulati in relazione a posti vacanti, nel limite del 5% della dotazione organica complessiva
del personale dirigenziale di tutti i ruoli, con esclusione dei posti di
dirigente medico di II livello.
3. Il limite
di cui al comma precedente non viene tenuto in considerazione per quanto
concerne gli incarichi ed i posti di dirigente medico di II livello.
4. I dirigenti
incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo sono
soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento. Nel caso di revoca dall’incarico
senza rescissione del contratto di lavoro, ferma restando la scadenza prevista,
al dirigente può essere conferito altro incarico, ovvero lo stesso può essere
collocato in posizione soprannumeraria. Laddove invece risulti vacante un
posto corrispondente, questo non potrà esser coperto sino alla scadenza del
contratto di lavoro.
Art. 41 - Sostituzione
temporanea dei dirigenti
1. All’atto
del conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali, il Direttore Generale
provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie
in caso di assenza o di impedimento del titolare dell’incarico.
2. Qualora
l’assenza o l’impedimento si protraggano oltre i sei mesi, si può procedere al
conferimento di un nuovo incarico. In attesa dell’espletamento delle procedure
necessarie al conferimento del nuovo incarico, le funzioni dirigenziali vengono
espletate dal dirigente individuato ai sensi del comma precedente.
Art. 42 - Conferimento
di incarichi al personale non dirigente
1. Nel caso di
articolazioni organizzative la cui responsabilità sia riconducibile a
qualifiche non dirigenziali, così come per le altre ipotesi previste dal
presente regolamento,
il conferimento dei relativi incarichi compete al Responsabile della struttura
organizzativa nella quale è compresa l’articolazione organizzativa interessata,
ovvero alla Direzione Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dai
vigenti C.C.N.L..
2. Per quanto
compatibili, si applicano le disposizioni che disciplinano gli incarichi dirigenziali,
secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione.
Art. 43 - Contratti con
professionisti esterni
1. Qualora non
sia possibile far fronte a specifiche esigenze con il personale dipendente, è
possibile conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
2. Gli
incarichi possono riguardare anche studi professionali associati e, se la
natura degli stessi lo consente, possono avere ad oggetto una specifica
funzione o materia.
3. Il
conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è riservato al
Direttore Generale che li conferisce sulla base di un rapporto fiduciario con
il professionista.
Art. 44 - Le
incompatibilità
1. Il
personale dipendente dell’ Azienda non può impegnarsi in alcuna attività
professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie
funzioni, o con gli interessi dell’Azienda.
2. Con
apposito regolamento viene disciplinata la possibilità di esercitare le
attività che la legge e gli accordi collettivi nazionali di lavoro consentono
al personale dipendente, stabilendo le eventuali procedure autorizzative ed i
relativi criteri di valutazione. Anche nel caso in cui le attività siano
autorizzate direttamente dalla legge, il dipendente ha l’obbligo di comunicarne
l’esercizio all’Azienda.
Capo 11 - La disciplina
Art. 45 - Il codice di
comportamento dei dipendenti
1. Il
comportamento dei dipendenti, sia in servizio che fuori dal servizio, deve esser conforme ai
principi ed alle regole definite dal codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Ministro della
Funzione Pubblica 31 marzo 1994, ed ai codici deontologici delle categorie
professionali di appartenenza.
2. Per i
dipendenti di nuova assunzione, copia del codice di comportamento di cui al
comma precedente deve esser consegnata all’atto dell’ assunzione in servizio.
3. In ogni
caso, copia del codice di cui sopra e della Carta dei Servizi adottata
dall’Azienda sono poste a disposizione, su richiesta dei dipendenti, presso
l’Unità Operativa Amministrazione del Personale.
4. Tutto
il personale, ad ogni
livello e nell’ambito delle proprie attribuzioni, deve collaborare attivamente per
il raggiungimento dei
risultati e degli obiettivi dell’Azienda, curando a tal fine la massima
economia dei costi di gestione in rapporto all’efficacia ed all’efficienza
delle attività svolte.
Art. 46 - Procedimento e
sanzioni disciplinari per il personale
1. La procedura
per la contestazione degli addebiti e per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari a carico dei dipendenti dell’Azienda, con esclusione dei
Dirigenti, sono previste dalla regolamentazione aziendale, di cui alla delibera
del Direttore Generale n. 8 8/96, integrata dalla Delibera del Commissario
Straordinario n. 1723/96.
2. Al
personale dirigente dell’Azienda si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali.
TITOLO V
LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE
Art. 47 - La verifica
dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione
1. La verifica
dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione è riservata alla
Direzione Aziendale che la realizza, direttamente o mediante il Nucleo di
Valutazione, sulla base di valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti.
2. I parametri
di riferimento del controllo sull’attività ed i criteri di valutazione dei
dirigenti debbono essere conformi ai seguenti principi generali:
a) utilizzazione delle relazioni dei dirigenti, la cui attività sia
sottoposta a valutazione;
b) verifica, mediante la valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti, della corretta gestione delle risorse, anche in ordine
all’erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti ai dipendenti;
c) valutazione dell’operato dei dirigenti, tenendo conto in modo
esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da
perseguire e le risorse messe a disposizione dei dirigenti;
d) adeguata ponderazione della conformità dell’attività svolta
rispetto ai principi di trasparenza e di imparzialità amministrativa;
e)
rispetto
dei tempi massimi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
f)
considerazione
dell’entità e natura del contenzioso scaturito dai rapporti con il personale
dipendente o con i terzi, ancorché si tratti di contenzioso a carattere
stragiudiziale o inerente a conflitti sindacali, derivato dall’operato del
dirigente;
g) considerazione, per quanto concerne gli incarichi di consulenza,
studio e ricerca:
- del grado di autonomia
tecnica e funzionale;
- della rilevanza giuridica, economica e sociale dei prov-vedimenti predisposti;
- dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme
giuridiche o rispetto alle istruzioni impartite dai soggetti sovraordinati;
- del livello di impegno e di disagio richiesto dalla posizione
ricoperta;
- del livello di professionalità e di specializzazione espresso;
- dell’eventuale coordinamento di altre professionalità, anche esterne rispetto
all’Azienda ed anche nell’ambito di commissioni, gruppi di studio ed organi
collegiali.
Art. 48 - La gestione
delle risorse finanziarie e strumentali
1. La gestione
delle risorse finanziarie e strumentali deve essere realizzata nel rispetto
delle disposizioni di legge ed in particolare della L.R. 5 1/95 e di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il
Direttore Amministrativo propone all’approvazione del Direttore Generale il
regolamento interno per la contabilità, l’amministrazione dei beni e l’attività
contrattuale, di cui all’art. 10, comma 2, della L.R. 51/95.
3. Il
regolamento di cui al comma precedente deve prevedere una specifica disciplina
delle attività relative:
a) alla
formazione del bilancio ed alla contabilità;
b) alla tenuta
dei libri contabili;
e) ai rapporti
con il tesoriere;
d) alla
istituzione del servizio di cassa economale;
e) alla
gestione dei magazzini;
I) alla
procedura di liquidazione delle fatture;
g) alle procedure di scelta del contraente, sulla base di un
capitolato di oneri generale espressamente approvato.
Art. 49 - Il sistema di
gestione per budget
1. La gestione
per budget è finalizzata a favorire la sensibilizzazione e la
responsabilizzazione dei livelli decisionali di spesa e, quindi, a realizzare
il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi.
2. Il processo
di budget si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione
degli obiettivi strategici o linee guida dell’Azienda;
b) articolazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici,
riferiti ai centri di responsabilità;
e) compilazione della scheda di budget;
d) negoziazione e contrattazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi predefiniti;
e) verifica periodica dei risultati;
O analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi ed alle risorse negoziate;
g) revisione dei budget assegnati.
3. Le fasi del
procedimento di budget vengono sviluppate, di norma, a partire dal mese di novembre, per
esser concluse entro il mese di febbraio.
4. La
Direzione Aziendale stabilirà le modalità organizzative ed operative per
l’attivazione del sistema di gestione per budget.
TITOLO
VI
I RAPPORTI CON IL
CI1TADINO
Art. 50 - Principi
generali
1. Le finalità
organizzative del presente regolamento sono connesse alla volontà di identificare
nei cittadini, ed in particolare negli assistiti, i punti di riferimento su cui
misurare i risultati dell’attività dell’Azienda. La tutela del diritto alla
salute, quale diritto fondamentale del cittadino, rappresenta quindi lo
strumento interpretativo principale del modello organizzativo dell’Azienda.
2. L’Azienda
si impegna ad assicurare, nei confronti dei cittadini, i livelli essenziali,
appropriati ed uniformi di assistenza secondo le indicazioni della
programmazione nazionale, regionale ed aziendale garantendo altresì la
personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, anche in relazione al
comportamento degli operatori, nel rispetto della libertà e della dignità dell’individuo.
3. Ai
cittadini, sia come singoli che come associazioni è riconosciuto il diritto
dell’esercizio del controllo sociale, nelle forme e con le modalità previste
dalla legge e dal presente
regolamento.
Art. 51 - Gli obiettivi
dei Servizi aziendali per il cittadino
1. L’Azienda
promuove il miglioramento qualitativo dei servizi erogati, al fine di fornire
appropriata risposta ai reali bisogni sanitari dei cittadini, orientando la
propria attività a produrre risultati efficienti, efficaci, oltre che utili per
chi ne fruisce.
2. Per le
finalità di cui al comma precedente l’Azienda predispone gli strumenti ed
organizza le modalità per perseguire i seguenti obiettivi:
- far conoscere i servizi erogati, garantendo una adeguata informazione,
realizzata anche mediante centri di accoglienza e di orientamento, e garantendo
altresì la conoscenza dell’iter di accesso ai servizi;
- facilitare l’accesso ai servizi, garantendone la rapidità e riducendo
quindi le attese -
che, comunque,
vanno gestite rendendole il meno gravose possibile - ed agevolando inoltre
l’utente negli adempimenti prescritti, utilizzando un linguaggio comprensibile
ed eventualmente assistendolo negli adempimenti necessari;
- controllare e correggere i servizi, prevenendo e riducendo i margini di
errore, assicurando la costanza qualitativa secondo standard predeterminati, anche
sulla base di valutazioni espresse dagli utenti, ed assicurando pronta
risposta rispetto ad eventuali disservizi e imprevisti;
- innovare e far evolvere i servizi, arricchendoli e potenziandoli fino a
fornire risposte ad utenze
particolari, anche singole, allargando l’utenza
e adeguando i servizi alle persone con l’individuazione di nuovi bisogni
e l’anticipazione della
relativa domanda.
3. A garanzia
dell’equità e della qualità dei servizi, sono previsti sistemi di
accreditamento che determinano livelli di attività secondo standard di soddisfazione
degli assistiti, di efficacia sanitaria (capacità di produzione di salute) e
di efficienza (miglior rapporto costi! benefici), garantendo comunque
l’appropriatezza delle attività sanitarie (effettive rilevanza scientifica e
necessità terapeutica).
Art. 52 - Mezzi e
modalità per la tutela degli utenti
1. Al fine di
garantire la tutela dei diritti degli utenti dei servizi sociosanitari erogati
e la pubblicizzazione degli obiettivi aziendali, in linea rispetto ai principi
in tema di erogazione dei servizi pubblici sanciti dalla Direttiva P.C.M. 27
gennaio 1994 e ai sensi dell’art.28 L.R.3/98, l’Azienda pone in essere
strumenti, forme e modalità volte alla concreta realizzazione di tali finalità,
quali:
a) l’istituzione
e l’attivazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
b) l’adozione
e la gestione della Carta dei servizi socio-sanitari,
e) l’organizzazione
periodica della Conferenza dei Servizi.
Art. 53 - L’Ufficio
Relazioni con il Pubblico
1. Presso
ognuna delle articolazioni organizzative territoriali distrettuali
ed
ospedaliere dell’Azienda, oltre che presso la Direzione Aziendale, è prevista
la funzione di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, così come definita daIl’art. 12 del D.Lgs
29/93, per:
- attuazione delle norme in tema di trasparenza del pro-cedimento amministrativo
di cui alla L.24 1ì90;
- informazione sui servizi e sulle attività dell’Azienda;
- raccolta ed istruttoria dei reclami, delle segnalazioni e delle
proposte degli utenti.
1. Ferma
restando la responsabilità dei dirigenti preposti alle strutture che assolvono
alla funzione di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, i quali vi
provvedono con il personale addetto, la Direzione Aziendale garantisce attraverso
il Servizio Qualità Aziendale la divulgazione degli indirizzi e delle
iniziative previste dalla legge e dal presente regolamento, in merito alla
facilitazione all’accesso dei cittadini ai servizi ed all’esercizio di tutti i
diritti nei quali si sostanzia il diritto alla salute.
Art. 54 - La Carta dei
Servizi
1. Allo scopo
di garantire ai cittadini la conoscenza, oltre che l’esercizio dei diritti di
cui sono titolari, l’Azienda adotta la Carta dei Servizi, quale strumento per
assicurare all’utenza certezza sui livelli qualitativi dei servizi offerti, per
pubblicizzare tempi e
standard di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per assicurare un
idoneo strumento di tutela nel caso di mancato rispetto da parte delle
strutture aziendali dei tempi e dei livelli di qualità delle prestazioni
stesse.
Art. 55 - Il diritto di
accesso agli atti
1. Al fine di
tutelare l’interesse pubblico alla trasparenza dell’attività amministrativa,
quale principio fondamentale per l’imparzialità della stessa, l’Azienda
definisce le modalità e gli strumenti di accesso agli atti in un apposito
regolamento, secondo le disposizioni di cui alla L.241/90 e nel rispetto di
quanto previsto dalla legge in ordine al diritto alla riservatezza.
Art. 56 - La tutela del
diritto alla riservatezza
I. Al fine di
tutelare le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento
dei
dati personali ed al fine di garantire che tale trattamento si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale
e dei corrispondenti diritti di riservatezza delle persone giuridiche e di ogni
altro ente od associazione, l’Azienda predispone apposita circolare applicativa
delle disposizione di cui alla L. 675/96.
Art. 57 - Le garanzie
etiche
L’esercizio delle attività espletate in ambito
aziendale, in particolare quelle sanitarie, deve avvenire nel rispetto delle
norme di etica professionale e sociale.
In particolare devono essere assicurati:
l’acquisizione del consenso informato, la garanzia per l’assistito ad essere
informato sul proprio stato di salute, comportamenti che non trascendano in pratiche di accanimento
terapeutico.
Art. 58 - Il rapporto
mediato dalle Associazioni
1. L’Azienda favorisce
la presenza e l’attività delle
Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini all’interno
delle strutture aziendali, stipulando accordi e definendo intese che
disciplinino ed orientino l’attività delle stesse. Tali accordi non possono
comportare oneri per l’Azienda e devono garantire che non si determinino interferenze
sull’attività professionale degli operatori.
2. L’Azienda,
nel contrattare con le Organizzazioni Sindacali, in qualità di rappresentanti
dei dipendenti, tiene conto della necessità che l’organizzazione dei servizi e
del lavoro venga realizzata in modo funzionale alle esigenze dei cittadini.
3. Per
l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con la funzione di studiare le
tematiche affrontate ed elaborare proposte.
Art. 59 - Il rapporto
mediato dalle Istituzioni
1. La Regione
dell’Umbria ed i Comuni compresi nel territorio aziendale, singolarmente ovvero
nelle forme associate previste dalla legge, concorrono a garantire la
partecipazione dei cittadini all’amministrazione sanitaria.
2. In
particolare le Istituzioni, ognuna per le sue competenze, sono deputate ad interpretare i
bisogni sanitari dei cittadini e ad organizzarne la relativa domanda di
prestazioni da rivolgere all’Azienda.
Art. 60 - La Conferenza
dei Servizi
1. Il
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 11 L.R. 3/98, convoca, con cadenza
almeno annuale, un’apposita Conferenza dei Servizi, invitando a partecipare ai
lavori anche i rappresentanti degli Enti locali ricompresi nell’ambito
territoriale di competenza dell’Azienda, ed invitando altresì le Associazioni
di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti e le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, allo scopo di
verificare l’andamento dei servizi dell’Azienda e per individuare eventuali ed
ulteriori misure ed interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.
2. La
Conferenza dei Servizi può essere organizzata anche per singole zone del
territorio gestito dall’Azienda
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 61 - Modifiche del
regolamento
Il presente
regolamento è soggetto alle modifiche e/o integrazioni derivanti dalla
emanazione di normative nazionali e/o regionali di interesse aziendale.
Art. 62 - Durata del
regolamento
Il presente
regolamento viene adottato in via sperimentale per la durata di un anno.
Superato tale periodo, il regolamento sarà adottato
in via definitiva previa verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazioni
ritenute necessarie.