Ivo Ceccarini

   FP-CGIL

Az. U.S.L. n° 2

U.S.L. n. 2 Azienda Sanitaria Regione dell’Umbria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 Sede Legale e Direzione Generale:

06127 PERUGIA - Via G. Guerra, 21 (D.P.G.R.) dell’Umbria n. 100/13.2.1995

Tel. 075/541.20.67 - Fax 075/541.20.04 - P.IVA/ C.F. 02101040547

 

 


 

 

PREMESSA

 

Il S.S.N., benché profondamente trasformato dai D.Lgs. 502/92 e 5 /7/93, è in continua fase di evoluzione.

A tale proposito basti pensare allo schema di R~forma-Ter predisposta dal Ministero della Sanità in attuazione della Legge delega 4 19/98.

Per certi aspetti, se tale decreto venisse confermato nella sua impostazione si renderebbe necessaria anche una rivisitazione della L.R. n.3/98.

In tale contesto sarebbe un errore sostenere l’emanazione di rigidi modelli di “organizzazione aziendale” , posizione per la verità sostenuta da pochi “teorici” della materia, pena l’allontanamento dall’ obiettivo priorita­rio di una Azienda Sanitaria Locale che è quello della promozione e tutela della salute del cittadino, quale unico punto di riferimento per la valutazione dell’efficienza e dell’ appropriatezza dell’azione socio-sanitaria.

Se i “vincoli” legislativi e di conseguenza organizzati vi sono in conti­nua trasformazione, gli obiettivi di salute sono viceversa ben individuati sia dal Piano Sanitario Nazionale 1998-20 00 che da quello Regionale recente­mente approvato.

In estrema sintesi potremmo affermare che la riorganizzazione del sistema sanitario deve essere attuata alfine di trasferire risorse dalla ridon­dante “assistenza ospedaliera” all’assistenza sanitaria di base, alla preven­zione. alla riabilitazione, alla tutela socio-sanitaria delle fasce più deboli e bisognose della popolazione.

L’attuazione di un nuovo ordinamento aziendale necessita di un “salto” culturale e qualitativo degli operatori che devono ripensare il loro modo di agire, passando dall’ attuazione burocratica di norme all’ operare per obbiettivi, dall’erogazione di prestazione alla produzione di attività e servizi appro­priati.

L’adozione di un “Regolamento Aziendale” non può considerarsi quindi come risposta al mero dettato normativo, ma quale strumento funzionale alla realizzazione di procedure semplificate, all’ esaltazione della professionalità e responsabilità degli operatori ai vari livelli, alla necessaria flessibilità organizzativa che l’ordinamento demanda all’Azienda Sanitaria.

Dopo un’ ampia fase partecipativa che ha coinvolto la Conferenza dei Sindaci, il Consiglio dei Sanitari, le 00.SS. del comparto e della dirigenza, le R.S.U. e numerosi operatori, il regolamento persegue l’obiettivo prioritario di rendere netta la separazione della responsabilità di programmazione e con­trollo, in capo alla Direzione Aziendale, da quella di gestione delle attività sanitarie ed amministrative, attribuite alle Strutture operative.

L’individuazione delle due macro aree organizzative quali i Diparti­menti (ospedalieri e territoriali) ed i Distretti, così come delineati dalla L.R.n.3/98 rappresenta l’asse portante del regolamento.

Si è consapevoli che la concreta realizzazione ditale fase innovativa non può realizzarsi con la sola emanazione di un “regolamento”, ma necessita di un pieno coinvolgimento oltre che un forte impegno degli operatori.

Si dovrà mettere quindi in atto ogni iniziativa tesa alla esaltazione delle competenze e delle professionalità già acquisite, alla realizzazione di processi formativi innovativi, alla individuazione di precisi criteri di valutazione, in modo che l’Azienda possa nel suo complesso meglio perseguire gli obiettivi individuati.

 

 

Dr. Walter Orlandi

 

 

 

 

Indice

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento                                   

Art. 2 - Obiettivi e criteri generali                                               

 

TITOLO II - IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 3    - Gli organi dell’Azienda                                               
Art. 4   
- L’organizzazione dell’Azienda                                     
Art. 5   
- Il Distretto Socio-Sanitario                                          
Art. 6   
- Il Presidio Ospedaliero                                               
Art. 7   
- Il Dipartimento                                                           
Art. 8   
- Il Servizio di Staff                                                      
Art. 9   
- L’Unità Operativa                                                      

 

TITOLO III - L’ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Capo I - La Direzione Aziendale
Art. 10  - Il Direttore Generale                                                   
Art. 11 
- Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed
             il Coordinatore dei Servizi Sociali                                  
Art. 12 
- Il Consiglio dei Sanitari                                                
Art. 13 
- Rimedi Amministrativi                                                 

 

Capo II - Struttura di Staff

 

Art. 14 - I Servizi di Staff della Direzione Aziendale                    

Art. 15 - L’Ufficio di Piano                                                        

Art. 16 .Il Servizio Sistema Informativo peril Controllo di Gestione

Art. 17   - Il Servizio Qualità e Promozione della Salute                 
Art. 18  
- Il Servizio Affari Generali e Legali                               
Art. 19  
- Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale             
Art. 20  
- L’Ufficio Relazioni Sindacali                                       
Art. 21  
- Il Servizio per le attività tecniche e per la
             gestione del patrimonio                                                 

Art. 22 - Il Servizio per la Formazione

             e l’Aggiornamento del Personale                                  

Art. 23 - Il Nucleo di Valutazione                                                

 

Capo III - Direzione tecnico-funzionale

Art. 24   - Il Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione                
Art. 25  
- Il Dipartimento di Salute Mentale                                 
Art. 26  
- Il Servizio di Assistenza Sociale                                   
Art. 27  
- Il Dipartimento per l’Amministrazione delle
             Risorse (D.A.R.)                                                         
Art. 28  
- Il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario,
             riabilitativo ed ostetrico                                                
Art. 29  
- Il Servizio Farmaceutico                                              


Capo IV - Il Nucleo Operativo

 

Art. 30 - Il Presidio Ospedaliero                                                 

Art. 31 - I Distretti Socio-Sanitari                                               

 

TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE

 

Capo I - La gestione delle risorse umane
Art. 32  - Principi generali                                                          
Art. 33 
- La procedura negoziale                                               
Art. 34 
- Il procedimento amministrativo                                    
ArI. 35 
- Incarichi di progetto                                                    
Art. 36 
- Attribuzioni e responsabilità dei Dirigenti                      
Art. 37 
- Graduazione delle funzioni oggetto di incarichi dirigenziali           
Art. 38 
- Conferimento degli incarichi dirigenziali                        
Art. 39 
- La revoca degli incarichi dirigenziali                             
Art. 40 
- Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato      
Art. 41 
- Sostituzione temporanea dei Dirigenti                           
Art. 42 
- Conferimento di incarichi al personale non dirigente      
Art. 43 
- Contratti con professionisti esterni                               

Art. 44  - Le incompatibilità                                                       

 

Capo II - La disciplina

 

Art. 45 - Il codice di comportamento dei dipendenti                     

Art. 46 - Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale       

 

TITOLO V - LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE

 

Art. 47   - La verifica dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione   
ArI. 48 
- La gestione delle risorse finanziarie e strumentali         
Art. 49  
- Il sistema di gestione per budget                                 

 

TITOLO VI-I RAPPORTI CON IL CITTADINO

ArI. 50  - Principi generali                                                         
Art. 51  
- Gli obiettivi dei Servizi aziendali per il cittadino             
Art. 52 
- Mezzi e modalità per la tutela degli utenti                     
Art. 53  
- L’Ufficio Relazioni con il Pubblico                              
ArI. 54  -La Carta dei Servizi                                                   
ArI. 55 
- Il diritto di accesso agli atti                                          
ArI. 56 
- La tutela del diritto alla risèrvatezza                             
ArI. 57 
- Le garanzie etiche                                                      
ArI. 58 
- Il rapporto mediato dalle Associazioni                          
ArI. 59 
- Il rapporto mediato dalle Istituzioni                              
ArI. 60 
- La Conferenza dei Servizi                                           

 


TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

ArI. 61 - Modifiche del regolamento                                           

ArI. 62 - Durata del regolamento                                                


 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

 

1.  Il presente regolamento, emanato ai sensi della L.R. 3/98, detta norme sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Azienda, disciplinando il rap­porto con il personale dipendente e convenzionato, secondo la metodologia del confronto o della concertazione con le OO.SS., nel rispetto di quanto disposto dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

     2.  Le norme del presente regolamento hanno la finalità di tutelare la salute ed i diritti dei cittadini, garantendo l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.

 

Art. 2 - Obiettivi e criteri generali

 

1.  Per le finalità di cui all’articolo che precede, l’organizzazione dell’Azien­da e la disciplina dei rapporti interni ed esterni sono ispirate ai seguenti criteri generali:

-                 attuazione del principio di autonomia organizzativa e gestionale;

-                 attuazione del principio di economicità della gestione;

-                 attuazione del principio di responsabilizzazione dei risultati;

-                 attuazione del principio della distinzione tra competenze e responsabilità riferite all’organo di indirizzo strategico (Direzione Aziendale) e quelle riferite alla dirigenza preposta alle funzioni gestionali;

-                 attuazione dei criteri di flessibilità organizzativa ed ottimizzazione della gestione delle risorse;

-                 attuazione di sistemi di controllo interno che facilitino il raggiungimento degli obiettivi aziendali, verificando che il loro raggiungimento avvenga in modo efficiente cd efficace;

-                 trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso apposite strutture per l’informazione ai cittadini e per l’accesso ai documenti ammi­nistrativi;

-                 rispetto del principio di legalità e di buon andamento dell’amministra­zione.

2.  L’organizzazione e la gestione dell’Azienda sono improntate alla distin­zione tra la funzione di garanzia dci livelli assistenziali, che compete in via esclusiva all’Azienda, e la funzione di erogazione delle prestazioni e dei servi­zi, la quale può essere realizzata direttamente mediante proprie strutture, ov­vero può essere richiesta ad un sistema di erogatori esterni (pubblici e/o privati) presso i quali l’Azienda acquista le prestazioni ed i servizi necessari, in modo tale da introdurre elementi di competizione tra soggetti erogatori, finalizzati alla ricerca di una più elevata qualità delle prestazioni e di un contenimento dei costi di produzione.

 

 


 

TITOLO II

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

 

 

 

Art. 3 - Gli organi dell’Azienda

 

 

1.  Gli organi dell’Azienda sono:

-                 il Direttore Generale;

-                 il Collegio dei Revisori dei Conti.

2.  Il Direttore Generale è l’organo al quale sono attribuiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’Azienda.

3.  Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ciascuno per le materie di propria competenza, nonché dal Coordinatore dei Servizi Sociali per le attivi­tà a rilevanza sociale.

4.  Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo deputato alla vigilanza dell’osservanza delle leggi ed alla verifica della regolare tenuta della contabi­lità e della corrispondenza del rendiconto generale rispetto alle risultanze del­le scritture contabili.

 

5.  Con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, è prevista l’istituzione del Consiglio dei Sanitari, che è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto da rappresentanti elettivi dei dipendenti dell’Azienda.

 

6.  Le norme che disciplinano la nomina e 1a composizione dei predetti organi sono previste dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, dalla L.R. 3/98 e dai regolamenti emanati in attuazione delle medesime.

 

Art. 4 - L’ organizzazione dell’Azienda

 

1.  L’organizzazione aziendale si articola secondo il seguente schema:

-                 la Direzione Aziendale costituisce l’alta direzione, avendoessenzial­mente la funzione di definire le strategie aziendali;

-                 la Struttura di Staff svolge la funzione di supporto specialistico alla Direzione Aziendale;

-                 la Direzione Tecnico-funzionale è il livello organizzativo che mette in rapporto la Direzione Aziendale ed il Nucleo Operativo;

-                 la Direzione Gestionale o Nucleo Operativo attende all’erogazione dei servizi.

2.  Le formule organizzative delle strutture aziendali sono: i Distretti So­cio-Sanitari, il Presidio Ospedaliéro, i Dipartimenti, i Servizi di Staff, le Unità Operative, i Servizi, le Sezioni e le loro articolazioni. Eventuali altre forme organizzative possono essere realizzate provvisoriamente sulla base di specifiche esigenze (gruppi di lavoro, commissioni, task force etc.).

 

Art. 5 - Il Distretto Socio-Sanitario

 

1.  Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Azienda per le attività finalizzate alla promozione della salute, alla pre­venzione, alla cura ed alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della Unità Sanitaria Locale e degli Enti locali. Il Distretto esercita i compiti previsti dall’arI. 17 della L.R. 3/98. L’ambito territoriale è stabilito con le modalità previste dall’art. 18 della sopra citata L.R.

2.  Il Distretto, ai sensi della L.R. 3/97, è individuato, altresì, come ambito territoriale per la gestione in forma integrata delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie.

3.  Al Distretto è attribuita autonomia economica e finanziaria con conta­bilità analitica separata all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale nell’ambito del budget negoziato, per lo svolgimento delle funzio­ni e per il conseguimento deg1i obiettivi aziendali, tenendo conto del pareggio del bilancio annuale.

4.  Al Distretto è preposto un Responsabile, nominato dal Direttore Gene­rale, su proposta congiunta dei Direttori Amministrativo e Sanitario, sentita l’Assemblea dei Sindaci cM cui all’arI. 18 della L.R. 3/98. Viene scelto tra il personale dell’Azienda con qualifica dirigenziale, appartenente, di norma, al ruolo sanitario. L’incarico ha durata triennale, è rinnovabile, è sottoposto a verifica annuale èd a revoca, con atto motivato, secondo le modalità previste dal presente regolamento. In sede di prima applicazione, considerata la necessaria fase sperimentale del processo, l’incarico ha durata annuale e può essere rinnovato.

5.  Al Responsabile del Distretto compete l’esercizio delle seguenti funzioni:

a)  è responsabile degli obiettivi e dei “programmi di salute” riferiti all’ambito distrettuale;

b)  gestisce il Distretto nel rispetto dell’autonomia tecnico-professionale e delle specifiche responsabilità attribuite ai dirigenti di struttura;

c)  concorre alla definizione del budget di competenza, predisponendo la relativa proposta da negoziare con la Direzione Aziendale, sulla base di quanto elaborato dai responsabili dei centri di responsabilità individuati nell’ambito distrettuale;

d)  cura l’organizzazione ed il buon andamento del Distretto sulla base delle direttive della Direzione Aziendale e tenendo conto dei programmi e degli indirizzi dei Dipartimenti aziendali;

e)  adotta ogni atto di organizzazione finalizzato al miglioramento qualitativo dei servizi erogati, sentiti i Responsabili delle varie strutture;

1)  è responsabile della qualità e completezza dei dati relativi alle attività di riferimento;

g)  rappresenta i bisogni formativi del personale, valorizzandone la forma­zione continua.

 

6.  Il Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo ed il Respon­sabile del Distretto, nomina un Responsabile delle attività amministrative. Que­st’ultimo coordina l’attività delle funzioni amministrative attribuite al Distretto, secondo le indicazioni del Responsabile e tenendo conto delle direttive tecni­che fornite dal D.A.R., come ad esempio:

a)  collegamento con le competenti strutture aziendali per la tenuta della contabilità analitica relativa al Distretto;

b)  gestione delle variazioni degli elenchi degli assistibili e della scelta e revoca del medico di base;

c)  predisposizione della documentazione per l’accesso all’assistenza all’estero;

d)  gestione dei servizi di “front-office” (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio prenotazione/pagamento delle prestazioni sanitarie);

e)    gestione della materia relativa all’esenzione ticket;

f)     vigilanza sulle ditte che espletano servizi per l’Azienda con la segnalazione dei servizi resi e delle eventuali disfunzioni;

g)  collegamento con il D.A.R. e con la struttura di staff;

h)  quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.

 

7.  L’incarico di Responsabile delle attività amministrative ha durata coin­cidente con quella del Responsabile del Distretto.

8.  Il Direttore Generale, sentito il Responsabile di Distretto e il Coordina­tore dei Servizi Sociali, nomina un Referente delle attività sociali. Quest’ulti­mo collabora con il Responsabile del Distretto per la gestione delle attività sociali distrettuali ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

a)  raccordo con il Servizio di Assistenza Sociale e con gli operatori sociali distrettuali per l’applicazione di indirizzi tecnici e operativi;

b)  raccordo con il referente sociale individuato, ai sensi dell’art. 39, comma 4 della L.R. 3/97, dai Sindaci nei Distretti i cui Comuni non hanno conferito deleghe alla U.S.L. in materia socio-assistenziale;

c)  raccordo con i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni per la verifica della gestione delle deleghe nei Distretti i cui Comuni hanno conferito deleghe in materia socio- assistenziale;

d)  elaborazione di proposte organizzative e/o funzionali per la gestione delle attività sociali distrettuali;

e)    gestione dei flussi per il sistema informativo in materia di attività sociali;

f)     gestione dei piani di attività distrettuali in riferimento ad azioni progettuali di interesse aziendale;

g)  quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.

9.  L’organizzazione del Distretto sarà definita mediante apposito regola­mento e dovrà comunque favorire l’integrazione funzionale tra le attività ospedaliere e quelle socio-sanitarie territoriali.

 

Arti 6 - Il Presidio Ospedaliero

 

1.  Il Presidio Ospedaliero è costituito dal sistema di funzioni e di atti­vità di assistenza sanitaria, erogate in regime di ricovero ordinario, di day hospital, di day surgery ed ambulatoriale presso gli Stabilimenti Ospedalieri.

 

2.  Al Presidio Ospedaliero è attribuita autonomia economica e finan­ziaria con contabilità analitica separata all’interno del bilancio aziendale, non­ché autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni ed il consegui­mento degli obiettivi aziendali, con obbligo di chiusura di bilancio in pareggio.

 

3.  La responsabilità gestionale del Presidio Ospedaliero è attribuita ad un Dirigente medico e ad un Dirigente amministrativo, nominati dal Direttore Generale con le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente rego­lamento, tra i quali il Direttore Generale individua il Responsabile della ge­stione complessiva.

4.  Il Dirigente medico dirige, con autonomia tecnico-funzionale, il Presi­dio Ospedaliero e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari ed organizzativi. Opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale.

5.  In particolare attengono alla responsabilità del Dirigente Medico:

a)  l’organizzazione operativa del Presidio ed in particolare dei servizi del­l’emergenza;

b)  il governo delle relazioni tra Dipartimenti e/o Unità Operative al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali;

c)  l’emanazione di direttive attinenti alla corretta gestione delle liste di at­tesa, sia di ricovero che ambulatoriali, coordinandosi con il Responsa­bile di Distretto per quanto attiene alla specialistica ambulatoriale;

d)  la qualità e completezza dei dati relativi alle attività di riferimento;

e)    il supporto alla Direzione Aziendale nella negoziazione dei budget con i Dipartimenti Ospedalieri;

f)     la vigilanza sulla continuità dell’assistenza sanitaria e la emanazione dei provvedimenti necessari a garantirla;

g)  i pareri tecnico-scientifici in ordine alle richieste di apparecchiature elet­tro-medicali ed arredi sanitari;

h)  i pareri in ordine alle opere di ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture di sua competenza;

i)   l’espletamento dei procedimenti disciplinari a carico del personale cui è preposto, ai sensi della normativa vigente e comunque fatte salve le competenze dei responsabili di struttura e di Unità Operative,

j)  il rispetto, congiuntamente ai Dirigenti delle strutture organizzative del Presidio Ospedaliero, delle norme in materia di prevenzione e sicurez­za nei luoghi di lavoro;

k)  la vigilanza sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva;

1)  la presidenza della Commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere;

m) l’adozione dei provvedimenti di polizia mortuaria;

n)  la vigilanza sulla conservazione della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa e sulla completezza delle informazioni in esse contenute;

o)  quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale o previsto da specifiche normative.

 

6.  Con specifici atti, precise funzioni di cui al comma 5 sono attribuite ai Dirigenti Medici delle Direzioni Sanitarie degli Stabilimenti Ospedalieri.

7.  Il Dirigente Amministrativo coordina e dirige l’attività amministrativa di pertinenza del Presidio Ospedaliero, in armonia con l’attività del Di­rigente e del Responsabile del D.A.R., ed in particolare:

a)  collabora con le competenti strutture aziendali per la tenuta della conta­bilità analitica relativa al Presidio Ospedaliero;

b)  gestisce il personale alle sue dirette dipendenze;

c)  gestisce l’accettazione amministrativa del Presidio Ospedaliero;

d)  garantisce il collegamento con il D.A.R. e con la struttura di Staff, anche per quanto riguarda l’attività della squadra di manutenzione;

e)    coordina l’attività dei servizi “front-office”(Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio prenotazione/pagamento delle prestazioni sanitarie);

f)     assolve ad ulteriori funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.

8.  Al Dirigente cui è attribuita la responsabilità complessiva del Presidio Ospedaliero compete la definizione delle azioni tendenti al conseguimento degli obiettivi predeterminati dalla Direzione Aziendale.

9.  Il Presidio Ospedaliero è organizzato secondo il modello dipartimenta­le, così come previsto dalla L.R. 3/98 e dal presente regolamento, al fine di favorire, tra l’altro, l’integrazione funzionale tra le attività ospedaliere e quel­le socio-sanitarie dei Distretti.

 

Art. 7 - 11 Dipartimento

 

1.  Per il coordinato svolgimento delle funzioni sanitarie di competenza, l’Azienda privilegia ed adotta il modello dipartimentale.

 

2.  Il Dipartimento è costituito da una pluralità di Unità Operative, tra loro interdipendenti, che per omogeneità, affinità o complementarità, perseguono comuni finalità mantenendo la propria autonomia e responsabilità all’interno di un comune modello gestionale ed organizzativo, finalizzato a fornire rispo­sta unica, rapida, razionale e completa alla richiesta di prestazioni.

3.  Nell’ambito del Dipartimento possono essere previsti moduli organiz­zativi e/o funzionali, costituiti secondo le specifiche esigenze organizzative e professionali, eventualmente aggregati alle Unità Operative.

4.  La gestione del Dipartimento è affidata al Responsabile di Dipartimen­to ed al Consiglio di Dipartimento.

5.  11 Consiglio di Dipartimento è costituito a norma delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/98.

6.  Spetta al Consiglio di Dipartimento l’esercizio delle seguenti funzioni:

a)  stabilire i modelli di organizzazione del Dipartimento approvando uno specifico regolamento che disciplini, in conformità alle direttive della Direzione Aziendale ed al presente regolamento, i rapporti tra le singo­le Unità Operative e tra queste ed il Responsabile del Dipartimento;

b)  programmare la razionale utilizzazione del personale del Dipartimento e proporne la mobilità, nell’ottica dell’integrazione dipartimentale;

c)  negoziare il budget con la Direzione Aziendale, sulla base di quanto elaborato dai responsabili delle unità organizzative dipartimentali;

d)  impostare gli indirizzi dell’attività di competenza e stabilire gli standard di qualità;

e)  rappresentare i fabbisogni di aggiornamento e di riqualificazione del personale;

O  proporre l’inserimento di nuove Unità Operative nel Dipartimento e l’istituzione di gruppi operativi inter-dipartimentali.

7.  Il Responsabile del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, che lo sceglie tra i dirigenti che costituiscono il Consiglio di Dipartimento, secondo quanto disposto dalla L.R. 3/98 per i Dipartimenti Ospedalieri e di Prevenzione e dal presente regolamento per i restanti Dipartimenti aziendali.

 

8.  Al Responsabile del Dipartimento compete l’esercizio delle seguenti funzioni:

a)  rappresentare il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale e con le altre strutture organizzative aziendali;

b)  assicurare il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli orga­nizzativi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento e predisponendo appo­sito regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio medesimo;

c)  promuovere le verifiche sulla qualità, tenendo conto delle linee-guida fornite dal Servizio Qualità e Promozione della Salute;

d)  garantire la qualità e la completezza dei dati relativi alle attività di riferimento.

 

9.  Il Dipartimento può essere costituito anche al fine di supportare la Dire­zione Aziendale nelle funzioni di programmazione, di indirizzo, di verifica e controllo negli specifici ambiti di competenza.

 

Art. 8 - Il Servizio di Staff

 

1.  Il Servizio di Staff è la struttura che supporta la Direzione Aziendale per l’esercizio delle sue funzioni ed alla quale può essere assegnato l’espletamento di attività finalizzate alla funzione di programmazione, indi­rizzo, controllo e gestione.

 

2.  Della responsabilità del Servizio di Staff è incaricato un Dirigente no­minato dal Direttore Generale, sentiti i Direttori Amministrativo e Sanitario, con le modalità previste dalle norme e dai contratti collettivi vigenti.

3.  Il Servizio di Staff può avere un’articolazione organizzativa complessa con l’individuazione di specifiche responsabilità per ambiti di attività.

 

Art. 9 - L’Unità Operativa

 

1.  L’Unità Operativa è la struttura organizzativa aziendale nella quale ven­gono svolte attività e funzioni che, per il loro esercizio, presuppongono auto­nomia professionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive formulate dalla Direzione Aziendale.

2.  L’Unita Operativa può avere un’articolazione organizzativa complessa, con l’individuazione di specifiche responsabilità per ambiti di attività.

 

3.    Il Responsabile dell’Unità Operativa e/o settore d’attività è nominato dal Direttore Generale con le modalità previste dalle norme e dai contratti collettivi vigenti.


TITOLO III

 

L’A7ITUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

 

Capo I - La Direzione Aziendale

 

Art. 10 - Il Direttore Generale

 

i.   Il Direttore Generale esercita le funzioni di programmazione, indiriz­zo, controllo ed adotta le corrispondenti decisioni amministrative, nonché ogni altro atto che possa considerarsi di alta amministrazione o di governo dell’Azienda. Sono pertanto riservati alla competenza del Direttore Generale gli atti e le funzioni previsti dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, dalla L.R. 3/98 ed in generale dalla normativa vigente.

 

2.  Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente,ovvero delegandole ai Direttori Amministrativo e Sanitario ed al Coordinatore del Servizi sociali, ovvero alle figure dirigenziali incaricate della responsabilità delle strutture aziendali.

 

Art. 11 - Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Coordinatore dei Servizi Sociali

 

1.  Oltre a quanto previsto all’art.3 comma 7 del D.Lgs 502/92 e successi­ve modificazioni, rientrano tra i compiti del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario: a) la formulazione di proposte al Direttore Generale, an­che ai fini dell’emanazione degli atti di programmazione, direzione, indirizzo e controllo indicati in precedenza; b) l’attuazione dei predetti provvedimenti mediante l’emanazione di direttive generali ai dirigenti;

 

a)  la formulazione di proposte al Direttore Generale, anche ai fini del-

l’emanazione degli atti di programmazione, direzione, indirizzo e controllo indicati in precedenza;

b)  l’attuazione dei predetti provvedimenti mediante l’emanazione di direttive generali ai dirigenti;

c)  la determinazione, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei criteri generali di organizzazione dei Dipartimenti, dei Presidi, dei Servizi od Uffici, secondo le direttive del Direttore Generale;

d)  l’adozione di misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti delle attività,della gestione e delle decisioni organizzative;

e)  la verifica ed il controllo della corrispondenza delle attività dei Dirigenti rispetto all’imparzialità, al buon andamento, all’efficienza ed agli obiet­tivi aziendali, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

O  l’eventuale formulazione di proposte per l’attribuzione e la revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali;

g)  l’eventuale proposizione delle misure di cui all’art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs 29/93 nei confronti dei dirigenti, secondo le modalità previ­ste dal C.C.N.L.;

h)  la soluzione dei conflitti di competenza, positivi e negativi, tra dirigenti nonché delle problematiche relative agli atti complessi il cui procedi­mento di adozione coinvolga più settori di attività;

i)   quanto altro specificamente sia ad essi riservato a norma di disposizioni di legge o del presente regolamento.

2.  Le funzioni del Coordinatore dei Servizi Sociali sono quelle previste dalla L.R. 3/97 e precisamente:

a)  elaborare proposte di organizzazione del Servizio di Assistenza Sociale e di attuazione dei programmi;

b)  verificare l’attuazione dei programmi di attività;

c)  curare l’integrazione con le attività sanitarie.

 

Art. 12 - Il Consiglio dei Sanitari

 

1.  Il Consiglio dei Sanitari è organo elettivo composto secondo le dispo­sizioni di cui all’art. 13 della L.R. 3/98, al quale compete di esprimere i pareti obbligatori e facoltativi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2.  Con apposito regolamento sono determinate la composizione del Consiglio dei Sanitari e le procedure per la sua elezione, con la disciplina

delle eventuali cause di ineleggibilità, della presentazione delle liste e delle norme per le operazioni di voto e di scrutinio. Il regolamento detta inoltre le norme per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari.

 

Art. 13 - Rimedi amministrativi

 

1.  Gli atti ed i provvedimenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sono definitivi.

2.  Avverso gli atti ed i provvedimenti adottati dai dirigenti ai sensi del successivo art. 36 del presente regolamento, è ammessa istanza al Direttore Generale, da presentarsi con le stesse modalità e nei termini previsti dalla legge per il ricorso gerarchico.

3.  In relazione agli atti emanati dagli organi e dai dirigenti dell’Azienda, nel rispetto della L. 24 1/90, chiunque abbia interesse può presentare reclami o proteste, che verranno presi in considerazione dall’autorità che ha emanato l’atto, esercitando, laddove ritenuto necessario od opportuno, il potere di autotutela mediante la riforma dell’atto. In ogni caso, l’autorità interessata provvederà a dare risposta scritta ai reclami ed alle proteste pervenutegli for­malmente.

4.  In relazione alle funzioni ed attività delegate ai dirigenti ai sensi del citato art. 36, ai Direttori Amministrativo e Sanitario, separatamente per le materie di competenza, ovvero congiuntamente, è attribuito il potere di autotutela, anche in forma sostitutiva, da esercitarsi nei confronti di eventuali atti o comportamenti, anche omissivi, che risultino difformi dagli obiettivi aziendali o in contrasto con la corretta ed economica gestione delle risorse, ovvero con l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

 

Capo Il - Struttura di Staff

 

Art. 14 - I Servizi di Staff della Direzione Aziendale

 

1.  Al fine di supportare l’attività di Direzione Aziendale sono individuati e/o confermati, laddove già esistenti, i seguenti Servizi di Staff:

a)  Ufficio di Piano;

b)  Servizio Sistema Informativo per il Controllo di Gestione;

c)  Servizio Qualità e Promozione della Salute;

d)  Servizio Affari Generali e Legali;

e)  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

1)  Ufficio Relazioni Sindacali;

g)  Servizio per le Attività Tecniche e per la Gestione del Patrimonio.

h)  Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale.

2.  I Servizi di Staff sono posti alle dirette dipendenze della Direzione Aziendale che ne determina l’organizzazione interna, nonché l’assegnazione di risorse.

 

Art. 15 - L’Ufficio di Piano

 

1.  L’Ufficio di Piano è il Servizio di staff che supporta la Direzione Aziendale nella definizione delle politiche gestionali, in riferimento ai docu­menti programmatici di cui all’art. 2 e segg. della L.R. 5 1/95, e delle strate­gie aziendali orientate a:

a)  individuare gli obiettivi aziendali che costituiscono l’elemento di rife­rimento per la costituzione di logiche di funzionamento per budget;

b)  pianificare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, se­condo priorità verificate;

c)  pianificare e programmare l’acquisizione dei beni e dei servizi mediante l’individuazione delle priorità;

d)  valutare, in alternativa alle modalità ordinarie, forme di approvvigio­namento innovative;

e)  disciplinare i rapporti con i soggetti che costituiscono l’offerta di servizi e prestazioni sanitarie (privati accreditati, altre Aziende Sanitarie);

1)  quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.

2.  Per la direzione dell’Ufficio di Piano possono essere individuati ambiti di competenza sanitaria e ambiti di competenza amministrativa.

 

Art. 16 - Il Servizio Sistema Informativo per il Controllo di Gestione

 

I.   Il Servizio Sistema Informativo per il Controllo di Gestione è il Servi­zio di staff che supporta la Direzione Aziendale nella verifica dell’andamento della gestione, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli obiettivi esplicitati dalla pianificazione strategica.

2.  11 Servizio Sistema Informativo per il Controllo di Gestione garantisce:

a)  la gestione “in progress” del sistema informativo aziendale di gover­no ed il conseguente raccordo con gli organismi istituzionali (Mini­stero della Sanità, Regione);

b)  il coordinamento dell’attuazione di quanto previsto dalla normativa per la compensazione della mobilità sanitaria, rappresentando un rac­cordo tra le diverse strutture sia interne che esterne all’Azienda;

c)  il supporto informativo nella definizione dei budget e nell’impostazione e sviluppo del sistema di rilevazione dei risultati.

 

Art. 17 - Il Servizio Qualità e Promozione della Salute

 

1.  Il Servizio Qualità e Promozione della Salute è il Servizio di staff me­diante il quale la Direzione Aziendale persegue l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza sanitaria, nella completa accezione di qualità organizzativa, professionale e percepita.

 

2.  In particolare, il Servizio Qualità e Promozione della Salute promuove e valuta la qualità dei servizi erogati, proponendo le eventuali correzioni ne­cessarie, con riferimento a:

-                 adeguatezza dei processi di erogazione delle prestazioni e dei servizi, con particolare riferimento alla verifica di un corretto rapporto tra i bisogni dell’utenza e risposta fornita dal servizio, anche attraverso la produzione di linee guida professionali e di percorsi diagnostico-terapeutici;

-                 grado di soddisfazione dei bisogni dell’utenza, attraverso la organiz­zazione e lo sviluppo di un sistema di gestione del reclamo trasparente, standardizzato ed efficiente;

-                 miglioramento della qualità dei servizi forniti all’utente, anche attra­verso il coordinamento delle attività degli Uffici Relazioni con il Pub­blico di cui al successivo art.53;

-                 sviluppo e attuazione della Carta dei Servizi di cui al DPCM 19/5/95 quale concreto strumento di garanzia di qualità dei servizi erogati.

3.  Sul piano della Promozione della Salute il Servizio opera, anche in integrazione con soggetti esterni all’Azienda, per realizzare processi atti a:

-                 sostenere scelte politiche e sociali mirate alla salute;

-                 rendere il cittadino più consapevole del bene salute e al fine di svilup­pare e/o potenziare atteggiamenti e stili di vita a questa favorevoli.

4.  Il Servizio Qualità e Promozione della Salute predispone altresì le pro­cedure per il miglioramento del confort presso le strutture erogatrici, nonché le procedure di verifica dei requisiti necessari all’accreditamento delle strut­ture interne ed esterne all’Azienda operanti nel territorio di competenza.

 

Art. 18 - Il Servizio Affari Generali e Legali

 

1.  11 Servizio Affari Generali e Legali è il Servizio di staff mediante il quale la Direzione Aziendale assicura le funzioni amministrative che garanti­scono il corretto e buon andamento dell’amministrazione per ciò che attiene alla legalità degli atti e dei procedimenti, il corretto e tempestivo esercizio degli adempimenti connessi all’emanazione dei provvedimenti, la gestione dell’archivio e del protocollo generale.

2.  Il Servizio Affari Generali e Legali assicura, altresì, la correttezza e la puntualità delle procedure legali e giudiziali inerenti le attività aziendali.

3.  Compete, inoltre, al Servizio Affari Generali e Legali la gestione del contenzioso amministrativo derivante dai ricorsi e dai reclami di cui all’art.13 del presente regolamento, di competenza della Direzione Aziendale, con la predisposizione dei relativi atti.

 

4.  Per le funzioni di segreteria tecnica operativa, la Direzione Aziendale si avvale di personale organicamente assegnato al Servizio Affari Generali e Legali.

 

Art. 19 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

 

1.  Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale è il Servizio di staff mediante il quale il Direttore Generale assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 e dalla L.230/95.

2.  In particolare, tale Servizio di staff garantisce le seguenti attività:

a)  elabora la mappa dei rischi in ambito aziendale;

b)  effettua la valutazione del rischio;

e)  promuove la formazione e l’informazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

d)  definisce le misure e le procedure di sicurezza atte alla conduzione generale del sistema di prevenzione sicurezza aziendale;

e)    assicura altre attività previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di riferimento.

 

3. La sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti dell’Azienda è assicurata mediante l’individuazione del Medico Competente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 626/94, e del Medico Autorizzato, ai sensi della L.230/95, i quali si avvalgono delle risorse del Servizio.

 

Art. 20 - L’Ufficio Relazioni Sindacali

 

1.  Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Azienda e delle 00.55., è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglio­ramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigen­za di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dell’attività dei servizi erogati alla collettività e di quella amministrativa, in relazione alle finalità perseguite dalla Direzione Aziendale.

2.  L’Ufficio Relazioni Sindacali è il Servizio di staff che supporta la Di­rezione Aziendale nella definizione delle politiche sindacali e del personale, attraverso la negoziazione con le organizzazioni sindacali.

3.  In particolare, l’Ufficio Relazioni Sindacali attende alle seguenti attività:

a)  gestisce l’archivio relativo ai contratti collettivi nazionali di lavoro e di ogni disposizione di legge direttamente o indirettamente connessa, ed agli accordi aziendali;

b)  cura l’informazione del personale interessato alla corretta applicazione delle norme contrattuali;

e)  verifica le compatibilità finanziarie e le materie relative alle agibilità sindacali nel quadro degli accordi vigenti raccordandosi con le compe­tenti Unità Operative del D.A .R.;

d)  riceve ogni comunicazione proveniente dalle OO.SS.;

e)  predispone proposte applicative riguardanti le materie delegate dai con­tratti collettivi alla contrattazione decentrata;

f)  cura le convocazioni delle 00.SS. in sede negoziale e tecnica;

g)  può rappresentare la Direzione Aziendale nella delegazione di parte pubblica, anche nella sottoscrizione degli accordi decentrati;

h)  cura i rapporti inerenti le materie contrattuali con la Regione e con

I ‘ARAN;

i)   assiste i dirigenti delle articolazioni organizzative dell’Azienda in or­dine ad eventuali contenziosi in materia di contratto di lavoro;

j)  quanto altro espressamente delegato dalla Direzione Aziendale.

 

Art. 2] - Il Servizio per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio

 

1.  Il Servizio per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio è il Servizio di staff mediante il quale la Direzione Aziendale, secondo priorità definite in uno specifico piano di investimenti, programma gli interventi in

materia di:

a)  progettazione di nuove strutture edilizie, di ristrutturazione e/o conver­sione di quelle esistenti;

b)  progettazione cd installazione di nuovi impianti e attrezzature;

e)  determinazione dei criteri generali di conduzione del patrimonio im­mobiliare;

d)  gestione dei rapporti con i professionisti esterni che eventualmente fos­sero incaricati di collaborare alle attività di cui alle lettere precedenti.

2.  Al Servizio per le attività tecniche e per la gestione del patrimonio compete inoltre:

a)  l’elaborazione dei capitolati tecnici per i lavori da appaltare e la relati­va direzione dei lavori, nonché la gestione delle procedure d’appalto;

b)  la gestione degli adempimenti tecnici in relazione ai rapporti di loca­zione;

e)  la gestione dei rapporti con gli addetti alla manutenzione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromedicali ed informatiche;

d)  collaudi e dimissioni;

e)  gestione dei contratti di utenza.

3.  Per quanto di competenza, le attività di cui al comma che precede sono svolte in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ai fini della valutazione dei rischi.

4.  In relazione alle competenze previste per il Dirigente amministrativo del Presidio Ospedaliero di cui all’art.6, comma 7, il Servizio garantisce l’in­tegrazione delle attività di manutenzione per gli aspetti di sua competenza.

 

Art. 22 - Il Servizio per la Formazione e 1 ‘Aggiornamento del Personale

 

1.  Il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale è il Servizio di staff che supporta il Direttore Generale nel raggiungimento del­l’obiettivo di miglioramento, estensione,qualificazione e aggiornamento delle conoscenze culturali, tecniche e professionali del personale dipendente e con­venzionato.

2.  In particolare il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Perso­nale garantisce 1’organizzazione “centralizzata” della pianificazione e realizza­zione dei programmi di formazione e di aggiornamento, anche attraverso il diretto coinvolgimento dei Responsabili delle articolazioni organizzative aziendali.

 

Art. 23 - Il Nucleo di Valutazione

 

1.  Il Nucleo di Valutazione è lo strumento mediante il quale la Direzione Aziendale verifica, sulla base di valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi fissati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’im­parzialità ed il buon andamento dell’ azione amministrativa.

2.  La verifica concerne, altresì, l’attività dei dirigenti incaricati di speci­fiche responsabilità.

3.  Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all’Azien­da, la cui nomina è riservata al Direttore Generale che li sceglie, di norma, tra esperti di organizzazione aziendale con esperienza in materia sanitaria. La durata degli incarichi relativi al Nucleo di Valutazione è specificata nei sin­goli atti di nomina.

4.  L’attività del Nucleo di Valutazione si espleta attraverso:

a)  analisi delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse impegnate nei processi operativi posti sotto controllo, finalizzata alla ottimizzazione della gestione aziendale;

b)  definizione delle caratteristiche del “mercato” sanitario specifico del­l’Azienda, in relazione alle necessità di modificazione della struttura di erogazione delle prestazioni sanitarie e di assicurazione dei livelli minimi di assistenza;

e)  determinazione preventiva dei criteri di valutazione dei risultati della gestione assicurata dai dirigenti;

d)  accertamento dei risultati della gestione assicurata dai dirigenti attra­verso la correlazione degli obiettivi perseguiti e delle risorse a disposizione.

5.  Per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, il Nucleo può avvalersi della collaborazione di con­sulenti esterni, proponendone la nomina al Direttore Generale. Il Nucleo va­luta in piena autonomia l’operato e le proposte degli esperti esterni.

6.  Il Nucleo di Valutazione ha facoltà di richiedere a tutte le strutture aziendali gli atti e le informazioni, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio delle strutture esistenti nell’ambito dell’Azienda;

 

7.  Il Nucleo di Valutazione riferisce alla Direzione Aziendale, su specifi­ca richiesta e, in ogni caso, entro il trimestre successivo all’anno di riferi­mento, sui risultati dell’attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell’eventuale parziale o mancato conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dei parametri ed indici di rendimento, segnalando ogni elemento

utile ai fini del miglioramento del servizio.

 

8.  Il Nucleo di Valutazione viene istituito dal Direttore Generale con ap­posito atto.

 

Capo III - Direzione tecnico-funzionale

 

Art. 24 - Il Dipartimento per l’igiene e la Prevenzione

 

1.  Il Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione costituisce, ai sensi dell’art. 20 L.R. 3/98, l’articolazione organizzativa dell’Azienda deputata a svolgere, per le materie di afferenza, le seguenti funzioni:

a)  proporre alla Direzione Aziendale linee programmatiche e piani di at­tività per l’attuazione del mandato, definito in sede nazionale, regionale o aziendale;

b)  supportare la Direzione Aziendale durante la fase di definizione e nego­ziazione del budget per le specifiche attività distrettuali;

e)  coordinare, sul piano tecnico-scientifico, le attività erogate dai servizi distrettuali, mediante la predisposizione di indirizzi operativi, standard di attività, criteri di valutazione e di interpretazione applicativa uniformi di norme tecniche;

d)  programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento del personale;

e)  fornire alla Direzione Aziendale strumenti per la valutazione dello sta­to di salute della popolazione;

O  altre funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.

2.  Le materie di afferenza al Dipartimento per l’Igiene e la Prevenzione comprendono:

a)  igiene e sanità pubblica;

b)  prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

e)  igiene degli alimenti e della nutrizione;

d)  sanità animale;

e)    igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conser­vazione e trasporto degli alimenti di origine animale;

f)     igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3.  Particolare autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa è garantita ai servizi veterinari, anche a livello della loro articolazione distrettuale.

 

Art. 25 - 11 Dipartimento di Salute Mentale

 

1.  Il Dipartimento di Salute Mentale rappresenta l’articolazione organizzativa dell’Azienda per l’integrazione e il coordinamento delle attivi­tà connesse alla promozione e tutela della salute mentale, secondo le indica­zioni e le direttive contenute nei documenti di programmazione nazionale, regionale ed aziendale.

 

2.  11 Dipartimento di Salute Mentale svolge le seguenti funzioni:

a)  proporre alla Direzione Aziendale linee programmatiche e piani di at­tività per l’attuazione dello specifico mandato;

b)  supportare la Direzione Aziendale durante la fase di definizione e negoziazione del budget per le specifiche attività distrettuali;

c)  coordinare, sul piano tecnico-scientifico, le attività erogate dai servizi distrettuali mediante la predisposizione di indirizzi operativi, standard di attività e criteri di valutazione;

d)  programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazio­ne ed all’aggiornamento del personale;

e)  altre funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.

3.  L’incarico di Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale è con­ferito dal Direttore Generale, su una tema di Dirigenti Medici responsabili di unità operative proposte dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 26 - Il Servizio di Assistenza Sociale

 

 

1.  Il Servizio di Assistenza Sociale è l’articolazione organizzativa del­l’Azienda deputata a svolgere, per le attività socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario, le seguenti funzioni:

a)  proporre alla Direzione Aziendale azioni progettuali e indirizzi opera­tivi per l’integrazione socio-sanitaria;

b)  supportare la Direzione Aziendale per la stipula di convenzioni e/o ac­cordi di programma e/o protocolli di intesa con gli Enti locali in mate­ria di integrazione fra area sanitaria e sociale;

e)  supportare i Distretti per la gestione di convenzioni e/o accordi di pro­gramma e/o protocolli d’intesa nel campo dell’integrazione socio-sanitaria;

d)  coordinare, sul piano tecnico, le attività sociali gestite dai servizi di­strettuali, mediante la predisposizione di indirizzi operativi, standard

di attività, criteri di valutazione e di interpretazione applicativa uniforme di norme nelle materie di competenza;

e)  programmare, in collaborazione con il Servizio per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale, le attività finalizzate alla formazione e all’aggiornamento del personale;

1)  altre funzioni espressamente delegate dalla Direzione Aziendale.

2.  Al Servizio di Assistenza Sociale è preposto un Responsabile con la funzione di Coordinatore dei Servizi Sociali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e dalla L.R. 3/97.

3.  Il Coordinatore dei Servizi Sociali assume la responsabilità delle fun­zioni sopra citate e, ai sensi dell’art. 40, comma 4 della L.R. 3/97, allo stesso spettano i compiti già riportati nell’ art. 11 del presente regolamento.

 

Art. 27 -Il Dipartimento per I ‘Amministrazione delle Risorse (D.A.R.)

 

1.  Il Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse è costituito dalle seguenti Unità Operative:

-                 Contabilità finanziaria e generale;

-                 Amministrazione del personale;

-                 Provveditorato ed economato;

-                 Amministrazione del personale convenzionato;

-                 Gestione prestazioni sanitarie.

2.  Il D.A.R. ha la funzione di garantire l’articolato e complessivo svolgi­mento delle attività amministrative secondo criteri di unitarietà, di program­mazione, di gestione e di controllo, direttamente assegnate alla sua compe­tenza, nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità professionale dei Responsabili delle Unità Operative, nonché delle direttive della Direzione Aziendale.

3.  Oltre alle funzioni di area centrale, per il tramite di apposite delegazio­ni decentrate, il D.A.R. garantisce le funzioni amministrative del Presidio Ospedaliero, dei Distretti, delle strutture comprese nella Direzione tecnico-funzionale, mettendo a disposizione ditali strutture il personale ne­cessano, che è posto alle dipendenze funzionali dei rispettivi Responsabili di struttura, ferma restando l’appartenenza organica al D.A.R.

 

4.  La definizione delle competenze e delle risorse delle singole Unità Ope­rative del D.A.R. e delle delegazioni decentrate presso le altre strutture aziendali ed i re~ativi rapporti intercorrenti, sono definiti, oltre che dal presente regolamento, con apposito atto regolamentare proposto dal Direttore Amministrativo.

5.  L’incarico di Responsabilità delle Unità Operative è conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo.

6.  Il Direttore Generale, d’intesa con il Direttore Amministrativo e su tema proposta dai Dirigenti responsabili di Unità Operative, conferisce l’in­carico di Responsabile del D.A.R., che può anche esercitare le funzioni di Responsabile di Unità Operative.

7.  Al Responsabile del D.A.R. sono affidate le funzioni di coordinamen­to e di programmazione volte alla ricerca della massima integrazione delle risorse disponibili, in modo da assicurare una capacità di risposta costante­mente adeguata ai bisogni e, per quanto possibile, anticipatrice dei medesimi.

 

Art. 28 - Il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico

 

1.  Al fine di conferire unicità alle funzioni professionali, riconoscendone l’autonomia tecnico-organizzativa e le conseguenti responsabilità, e di rap­presentare la trasversalità della funzione assistenziale, è istituito il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3/98;

2.  Il predetto Servizio, con le sue sezioni od uffici, rappresenta una rete organizzativa e gestionale diffusa, coerente rispetto alle direttive aziendali, che permetta di mantenere linee univoche in materia di programmazione, progettazione, indirizzo, sviluppo, orientamento delle politiche di gestione, controllo e valutazione della qualità delle prestazioni professionali e tecni­che. In particolare, il Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico persegue le finalità di rispondere ai bisogni di assistenza ed alle necessità di tipo alberghiero dell’utenza, di promuovere ed attuare l’integra­zione tra le diverse realtà organizzative per fornire risposte professionali uni­che, rapide, razionali e di qualità e per garantire la migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

3.  Il Servizio Infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico è titolare della funzione operativa diffusa di assistenza infermieristica e tec­nica. Per i profili di tecnico-sanitario, della riabilitazione ed ostetrico è indi­viduato un referente aziendale che partecipa alla definizione delle linee di indirizzo, programmazione e sviluppo dei propri servizi in rispetto delle direttive aziendali.

4.  L’articolazione organizzativa è la seguente:

a)  Direzione del Servizio;

b)  Sezione assistenza infermieristica, tecnica, riabilitativa ed ostetrica ospedaliera

c)  Sezione assistenza infermieristica, tecnica, riabilitativa ed ostetrica territoriale distrettuale.

5.  La Direzione del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico definisce le linee programmatiche e di sviluppo nel rispetto delle direttive aziendali e fornisce indirizzi alle Sezioni per le competenze specifiche.

6.  Le Sezioni del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo ed ostetrico propongono l’allocazione delle risorse ai Responsabili di Di­stretto e al Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero, nel rispetto della pro­grammazione aziendale, e gestiscono le risorse assegnate alle strutture organizzative garantendo un regolare e corretto svolgimento delle attività.

7.  L’incarico di Responsabile del Servizio e di Responsabile delle Sezio­ni è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 29 - Il Servizio Farmaceutico

 

1.  Perle finalità connesse all’assistenza farmaceutica è istituito il Servi­zio Farmaceutico che comprende le seguenti Unità operative:

-                 Farmaceutica ospedaliera;

-                Farmaceutica territoriale.

 

2 L’Unità Operativa Farmaceutica ospedaliera svolge i compiti e le fun­zioni già ricompresi nell’art. 22 del DPR 128/69, aggiornati ed integrati alla luce della normativa vigente e delle nuove esigenze assistenziali e gestionali, ivi compresa l’attività di approvvigionamento farmaci e materiali sanitari per i servizi ospedalieri e territoriali.

 

3.  L’Unità Operativa Farmaceutica territoriale svolge le funzioni inerenti la gestione della convenzione farmaceutica, la vigilanza sulle farmacie del territorio e l’assistenza farmaceutica distrettuale.

 

4.  Per le esigenze specifiche del Servizio, è previsto che le attività ammi­nistrative vengano espletate da un supporto amministrativo comune e coordi­nate da un Responsabile amministrativo.

 

4.    L’incarico di Responsabile del Servizio e di Responsabile delle Unità Ope­rative è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario.

 

Capo IV- Il Nucleo Operativo

 

Art. 30 - Il Presidio Ospedaliero

 

Le strutture ospedaliere aziendali sono organizzate, in base all’art. 19 L.R. 3/98, in un unico Presidio Ospedaliero comprendente i seguenti Stabilimenti

Ospedalieri:

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Castiglione del Lago;

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Città della Pieve;

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Passignano;

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Assisi;

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Marsciano;

 

-                 Stabilimento Ospedaliero di Todi.

 

Art. 3] - I Distretti Socio-Sanitari

 

1.  Il territorio aziendale è suddiviso in quattro Distretti Socio Sanitari:

 

-                 Distretto n. 1 - Perugino, coincidente con i territori dei Comuni di Perugia, Torgiano e Corciano;

 

-                 Distretto n. 2 - Assisano, coincidente con i territori dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica;

 

-                 Distretto n. 3 - Media Valle del Tevere, coincidente con i territori dei Comuni di Collazzone, Deruta, FrattaTodina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi;

 

-        Distretto n. 4 - Trasimeno, coincidente con i territori dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro.

 


 

TITOLO IV

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE

 

 

 

Capo I - La gestione delle risorse umane

 

Art. 32 - Principi generali

 

1.  Al fine di garantire il massimo coinvolgimento del personale, gratifi­candone il lavoro, valorizzandone professionalità, iniziativa, collaborazione, capacità operative, consultive e decisionali in spirito autenticamente partecipativo e di diretta corresponsabilizzazione nel raggiungimento dei ri­sultati, l’organizzazione aziendale prevede meccanismi di coordinamento, di comunicazione e di controllo quali:

-                 la supervisione diretta;

-                 la standardizzazione dei processi di lavoro;

-                 la standardizzazione degli output;

-                 la standardizzazione degli input;

-                 il reciproco adattamento;

-                 il controllo di gestione.

 

Art. 33 - La procedura negoziale

 

1.  Al fine di gestire le relazioni professionali e di favorire la semplifica­zione dei rapporti tra i soggetti titolari di responsabilità nell’ambito delle atti­vità aziendali, nonchè di superare la divisione del lavoro, il mansionismo e le gerarchie, l’azienda promuove e incentiva l’adozione di procedure negoziai.

 

2.  La procedura negoziale costituisce la modalità operativa prevalente nel portare a compimento gli incarichi di progetto di cui al successivo art. 35.

 

3.    La capacità di attivare procedure di negoziazione nell’espletamento dell’incarico ricevuto costituisce elemento di valutazione per il personale dirigente.

 

Art. 34 - Il procedimento amministrativo

 

1.  L’attività e l’organizzazione aziendale deve essere funzionale alla rea­lizzazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 24 1/90.

 

2.  I dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali propon­gono ai Direttori Amministrativo e Sanitario ed al Coordinatore dei Servizi Sociali, ciascuno per la propria competenza ovvero congiuntamente, l’ado­zione degli atti di regolamento delle attività aziendali, individuando la tipologia degli atti di rispettiva competenza e determinando i termini entro i quali i relativi procedimenti debbono esser conclusi, nonché i casi in cui il decorso del termine può essere inteso come silenzio assenso, ovvero come silenzio rigetto.

 

3.  Il dirigente di ciascuna struttura organizzativa è tenuto ad assegnare a sé o ad altri funzionalmente alla sue dipendenze, la responsabilità dell’istrut­toria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Sino al momento della formale assegnazione della responsabilità del procedimento, que­sta rimane attribuita al dirigente che avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione.

 

Art. 35 - Incarichi di progetto

 

1.  Sulla base di esigenze e obiettivi specifici, la Direzione Aziendale pro­muove un metodo di lavoro per progetti, affidando appositi incarichi.

 

2.  Al Responsabile di progetto è attribuito il compito di curare e coordina­re tutte le attività connesse, dovendo rispondere del risultato da conseguire anche con poteri di iniziativa, proposta, verifica ed impulso nei confronti delle strutture organizzative aziendali non di sua appartenenza.

 

3.  I contenuti, le modalità di esercizio e le risorse riferite al singolo pro­getto sono determinate all’atto di conferimento di incarico.

 

Art. 36 - Attribuzioni e responsabilità dei dirigenti

 

1.  Gli atti e le funzioni, non espressamente assegnate dalla normativa vigente al Direttore Generale e che si configurano quale esercizio di attività gestionale, sono di competenza dei dirigenti responsabili delle strutture

organizzative aziendali, ai sensi della normativa vigente.

2.  Il Direttore Generale può inoltre delegare, con appositi atti, ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 10, specifiche funzioni, nel rispetto della nor­mativa vigente.

3.  Ai dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni connesse agli incarichi loro conferiti, essendo responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

Art. 37 - Graduazione delle funzioni oggetto di incarichi dirigenziali

 

1.  Con riferimento alla complessità della struttura che viene affidata, alla difficoltà degli obiettivi individuati, all’autonomia della posizione, alla pecu­liarità delle competenze operative e/o professionali, al grado di responsabilità che ne deriva, ogni funzione dirigenziale oggetto di incarico è valutata dalla Direzione Aziendale ai fini della sua graduazione, con criteri e modalità predeterminati in coerenza con quanto previsto dai vigenti C.C.N.L..

 

2.  Con cadenza annuale, la Direzione Aziendale procede alla valutazione dei fattori utilizzati per la graduazione, allo scopo della loro eventuale rideterminazione, tenendo conto degli obiettivi aziendali.

 

Art. 38 - Conferimento degli incarichi dirigenziali

 

1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, per la conferma degli stessi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Nell’assegnazione degli incarichi, è assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo con i dirigenti del ruolo sanitario.

 

2.  Il conferimento degli incarichi dirigenziali è riservato alla competenza del Direttore Generale. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo deter­minato e non possono avere durata inferiore a due anni né superiore alla durata in carica del Direttore Generale, fatti salvi gli incarichi per i quali la legge, i

contratti collettivi di lavoro o il presente regolamento non dispongano diver­samente. Qualora l’incarico conferito al Direttore Generale cessi prima del previsto termine, gli incarichi dirigenziali relativi alle articolazioni organizzative aziendali si intendono confermati se non revocati nei novanta giorni successivi alla nomina del nuovo Direttore Generale.

 

3.  I dirigenti ai quali siano affidati incarichi che non comportino direzione di struttura o di articolazione interne alle strutture svolgono la loro attività a supporto del dirigente responsabile della struttura organizzativa alla quale sono assegnati, dovendo intendersi che la posizione funzionale di quest’ultimo è sovraordinata gerarchicamente, anche nel caso dei ruoli che non prevedano distinzioni di livello dirigenziale.

 

4.  I dirigenti di cui al comma precedente possono essere incaricati di svol­gere funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca.

 

5.  Nell’individuazione dei dirigenti di II livello da incaricare della re­sponsabilità delle articolazioni organizzative aziendali, la Direzione Aziendale privilegia la forma del contratto a tempo determinato di cui all’art.40 del pre­sente regolamento. Tali incarichi comportano comunque che il dirigente indi­viduato svolga la sua attività a tempo pieno e, se consentito, che eserciti la libera professione esclusivamente intra-moenia.

 

Art. 39 - La revoca degli incarichi dirigenziali

 

1.  I risultati negativi dell’attività amministrativa e di gestione o il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati comportano per il dirigente interessa­to la revoca dell’incarico. In questi casi la revoca non esclude l’assegnazione di un nuovo incarico, di norma di valore inferiore a quello revocato.

 

2.  Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale o di specifica responsabilità per i risultati negativi, accertata anche sulla base del reiterarsi di questi ultimi, il dirigente interessato, previa conte­stazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un perio­do non inferiore a due anni.

 

Art. 40 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato

 

1.  Con la finalità di conferire gli incarichi relativi alle articolazioni organiz­zative aziendali, nonché per acquisire professionalità nei limiti e con le moda-

lità previste dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, l’azienda può assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica di dirigente, individuandolo tra soggetti dotati di comprovata qualificazione pro­fessionale secondo le modalità previste dalla legge.

2.  Gli incarichi ed i relativi contratti di cui al presente articolo possono essere conferiti e stipulati in relazione a posti vacanti, nel limite del 5% della dotazione organica complessiva del personale dirigenziale di tutti i ruoli, con esclusione dei posti di dirigente medico di II livello.

 

3.  Il limite di cui al comma precedente non viene tenuto in considerazione per quanto concerne gli incarichi ed i posti di dirigente medico di II livello.

 

4.  I dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del presente artico­lo sono soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento. Nel caso di revoca dall’incarico senza rescissione del contratto di lavoro, ferma restando la scadenza prevista, al dirigente può essere conferito altro incarico, ovvero lo stesso può essere collocato in posizione soprannumeraria. Laddove invece ri­sulti vacante un posto corrispondente, questo non potrà esser coperto sino alla scadenza del contratto di lavoro.

 

Art. 41 - Sostituzione temporanea dei dirigenti

 

 

1.  All’atto del conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali, il Diret­tore Generale provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del titolare dell’incarico.

 

2.  Qualora l’assenza o l’impedimento si protraggano oltre i sei mesi, si può procedere al conferimento di un nuovo incarico. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie al conferimento del nuovo incarico, le funzioni dirigenziali vengono espletate dal dirigente individuato ai sensi del comma precedente.

 

Art. 42 - Conferimento di incarichi al personale non dirigente

 

1.  Nel caso di articolazioni organizzative la cui responsabilità sia ricondu­cibile a qualifiche non dirigenziali, così come per le altre ipotesi previste dal presente regolamento, il conferimento dei relativi incarichi compete al Re­sponsabile della struttura organizzativa nella quale è compresa l’articolazione organizzativa interessata, ovvero alla Direzione Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dai vigenti C.C.N.L..

2.  Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni che disciplinano gli incarichi dirigenziali, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione.

 

Art. 43 - Contratti con professionisti esterni

 

1.  Qualora non sia possibile far fronte a specifiche esigenze con il perso­nale dipendente, è possibile conferire incarichi individuali ad esperti di com­provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2.  Gli incarichi possono riguardare anche studi professionali associati e, se la natura degli stessi lo consente, possono avere ad oggetto una specifica funzione o materia.

 

3.  Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è riservato al Direttore Generale che li conferisce sulla base di un rapporto fiduciario con il professionista.

 

Art. 44 - Le incompatibilità

 

1.  Il personale dipendente dell’ Azienda non può impegnarsi in alcuna atti­vità professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle pro­prie funzioni, o con gli interessi dell’Azienda.

 

2.  Con apposito regolamento viene disciplinata la possibilità di esercitare le attività che la legge e gli accordi collettivi nazionali di lavoro consentono al personale dipendente, stabilendo le eventuali procedure autorizzative ed i re­lativi criteri di valutazione. Anche nel caso in cui le attività siano autorizzate direttamente dalla legge, il dipendente ha l’obbligo di comunicarne l’eserci­zio all’Azienda.

 

Capo 11 - La disciplina

 

Art. 45 - Il codice di comportamento dei dipendenti

 

1.  Il comportamento dei dipendenti, sia in servizio che fuori dal servizio, deve esser conforme ai principi ed alle regole definite dal codice di comporta­mento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 31 marzo 1994, ed ai codici deontologici delle categorie professionali di appartenenza.

 

2.  Per i dipendenti di nuova assunzione, copia del codice di comporta­mento di cui al comma precedente deve esser consegnata all’atto dell’ assun­zione in servizio.

 

3.  In ogni caso, copia del codice di cui sopra e della Carta dei Servizi adottata dall’Azienda sono poste a disposizione, su richiesta dei dipendenti, presso l’Unità Operativa Amministrazione del Personale.

 

4.  Tutto il personale, ad ogni livello e nell’ambito delle proprie attribuzioni, deve collaborare attivamente per il raggiungimento dei risultati e degli obiet­tivi dell’Azienda, curando a tal fine la massima economia dei costi di gestione in rapporto all’efficacia ed all’efficienza delle attività svolte.

 

Art. 46 - Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale

 

1.  La procedura per la contestazione degli addebiti e per l’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti dell’Azienda, con esclusio­ne dei Dirigenti, sono previste dalla regolamentazione aziendale, di cui alla delibera del Direttore Generale n. 8 8/96, integrata dalla Delibera del Commis­sario Straordinario n. 1723/96.

 

2.  Al personale dirigente dell’Azienda si applicano le disposizioni previ­ste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali.

 


 

TITOLO V

 

LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE

 

 

Art. 47 - La verifica dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione

 

1.  La verifica dell’azione amministrativa e dei risultati di gestione è riser­vata alla Direzione Aziendale che la realizza, direttamente o mediante il Nu­cleo di Valutazione, sulla base di valutazioni comparative dei costi e dei rendi­menti.

 

2.  I parametri di riferimento del controllo sull’attività ed i criteri di valuta­zione dei dirigenti debbono essere conformi ai seguenti principi generali:

 

a)  utilizzazione delle relazioni dei dirigenti, la cui attività sia sottoposta a valutazione;

b)  verifica, mediante la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, anche in ordine all’erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti ai dipendenti;

c)  valutazione dell’operato dei dirigenti, tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse messe a disposizione dei dirigenti;

d)  adeguata ponderazione della conformità dell’attività svolta rispetto ai principi di trasparenza e di imparzialità amministrativa;

e)    rispetto dei tempi massimi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

f)     considerazione dell’entità e natura del contenzioso scaturito dai rapporti con il personale dipendente o con i terzi, ancorché si tratti di contenzioso a carattere stragiudiziale o inerente a conflitti sindacali, derivato dal­l’operato del dirigente;

g)  considerazione, per quanto concerne gli incarichi di consulenza, studio e ricerca:

-                 del grado di autonomia tecnica e funzionale;

-                 della rilevanza giuridica, economica e sociale dei prov-vedimenti pre­disposti;

-                 dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridi­che o rispetto alle istruzioni impartite dai soggetti sovraordinati;

-                 del livello di impegno e di disagio richiesto dalla posizione ricoperta;

-                 del livello di professionalità e di specializzazione espresso;

-                 dell’eventuale coordinamento di altre professionalità, anche esterne ri­spetto all’Azienda ed anche nell’ambito di commissioni, gruppi di stu­dio ed organi collegiali.

 

Art. 48 - La gestione delle risorse finanziarie e strumentali

 

1.  La gestione delle risorse finanziarie e strumentali deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della L.R. 5 1/95 e di quanto disposto dal presente regolamento.

2.  Il Direttore Amministrativo propone all’approvazione del Direttore Ge­nerale il regolamento interno per la contabilità, l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale, di cui all’art. 10, comma 2, della L.R. 51/95.

3.  Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere una specifi­ca disciplina delle attività relative:

a)  alla formazione del bilancio ed alla contabilità;

b)  alla tenuta dei libri contabili;

e)  ai rapporti con il tesoriere;

d)  alla istituzione del servizio di cassa economale;

e)  alla gestione dei magazzini;

I)  alla procedura di liquidazione delle fatture;

g)  alle procedure di scelta del contraente, sulla base di un capitolato di oneri generale espressamente approvato.

 

Art. 49 - Il sistema di gestione per budget

 

1.  La gestione per budget è finalizzata a favorire la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei livelli decisionali di spesa e, quindi, a realizzare il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei servizi.

2.  Il processo di budget si articola nelle seguenti fasi:

a)  definizione degli obiettivi strategici o linee guida dell’Azienda;

b)  articolazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici, riferiti ai centri di responsabilità;

e)  compilazione della scheda di budget;

d)  negoziazione e contrattazione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti;

e)  verifica periodica dei risultati;

O  analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi ed alle risorse negoziate;

g)  revisione dei budget assegnati.

3.  Le fasi del procedimento di budget vengono sviluppate, di norma, a partire dal mese di novembre, per esser concluse entro il mese di febbraio.

4.  La Direzione Aziendale stabilirà le modalità organizzative ed operative per l’attivazione del sistema di gestione per budget.


TITOLO VI

 

I RAPPORTI CON IL CI1TADINO

 

 

Art. 50 - Principi generali

 

1.  Le finalità organizzative del presente regolamento sono connesse alla volontà di identificare nei cittadini, ed in particolare negli assistiti, i punti di riferimento su cui misurare i risultati dell’attività dell’Azienda. La tutela del diritto alla salute, quale diritto fondamentale del cittadino, rappresenta quindi lo strumento interpretativo principale del modello organizzativo dell’Azienda.

2.  L’Azienda si impegna ad assicurare, nei confronti dei cittadini, i livelli essenziali, appropriati ed uniformi di assistenza secondo le indicazioni della programmazione nazionale, regionale ed aziendale garantendo altresì la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, anche in relazione al comportamento degli operatori, nel rispetto della libertà e della dignità del­l’individuo.

3.  Ai cittadini, sia come singoli che come associazioni è riconosciuto il diritto dell’esercizio del controllo sociale, nelle forme e con le modalità previ­ste dalla legge e dal presente regolamento.

 

Art. 51 - Gli obiettivi dei Servizi aziendali per il cittadino

 

1.  L’Azienda promuove il miglioramento qualitativo dei servizi erogati, al fine di fornire appropriata risposta ai reali bisogni sanitari dei cittadini, orien­tando la propria attività a produrre risultati efficienti, efficaci, oltre che utili per chi ne fruisce.

2.  Per le finalità di cui al comma precedente l’Azienda predispone gli stru­menti ed organizza le modalità per perseguire i seguenti obiettivi:

-                 far conoscere i servizi erogati, garantendo una adeguata informazione, realizzata anche mediante centri di accoglienza e di orientamento, e garantendo altresì la conoscenza dell’iter di accesso ai servizi;

-                 facilitare l’accesso ai servizi, garantendone la rapidità e riducendo quindi le attese - che, comunque, vanno gestite rendendole il meno gravose possibile - ed agevolando inoltre l’utente negli adempimenti prescritti, utilizzando un linguaggio comprensibile ed eventualmente assistendo­lo negli adempimenti necessari;

-                 controllare e correggere i servizi, prevenendo e riducendo i margini di errore, assicurando la costanza qualitativa secondo standard predeterminati, anche sulla base di valutazioni espresse dagli utenti, ed assicurando pron­ta risposta rispetto ad eventuali disservizi e imprevisti;

-                 innovare e far evolvere i servizi, arricchendoli e potenziandoli fino a

fornire risposte ad utenze particolari, anche singole, allargando l’utenza

e adeguando i servizi alle persone con l’individuazione di nuovi bisogni

e l’anticipazione della relativa domanda.

3.  A garanzia dell’equità e della qualità dei servizi, sono previsti sistemi di accreditamento che determinano livelli di attività secondo standard di sod­disfazione degli assistiti, di efficacia sanitaria (capacità di produzione di salu­te) e di efficienza (miglior rapporto costi! benefici), garantendo comunque l’appropriatezza delle attività sanitarie (effettive rilevanza scientifica e neces­sità terapeutica).

 

Art. 52 - Mezzi e modalità per la tutela degli utenti

 

1.  Al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti dei servizi socio­sanitari erogati e la pubblicizzazione degli obiettivi aziendali, in linea rispetto ai principi in tema di erogazione dei servizi pubblici sanciti dalla Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 e ai sensi dell’art.28 L.R.3/98, l’Azienda pone in essere strumenti, forme e modalità volte alla concreta realizzazione di tali finalità, quali:

a)  l’istituzione e l’attivazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico:

b)  l’adozione e la gestione della Carta dei servizi socio-sanitari,

e)  l’organizzazione periodica della Conferenza dei Servizi.

 

Art. 53 - L’Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

1.  Presso ognuna delle articolazioni organizzative territoriali distrettuali

ed ospedaliere dell’Azienda, oltre che presso la Direzione Aziendale, è previ­sta la funzione di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, così come definita daIl’art. 12 del D.Lgs 29/93, per:

-                 attuazione delle norme in tema di trasparenza del pro-cedimento am­ministrativo di cui alla L.24 1ì90;

-                 informazione sui servizi e sulle attività dell’Azienda;

-                 raccolta ed istruttoria dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte degli utenti.

1.  Ferma restando la responsabilità dei dirigenti preposti alle strutture che assolvono alla funzione di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, i quali vi provvedono con il personale addetto, la Direzione Aziendale garantisce attra­verso il Servizio Qualità Aziendale la divulgazione degli indirizzi e delle iniziative previste dalla legge e dal presente regolamento, in merito alla facili­tazione all’accesso dei cittadini ai servizi ed all’esercizio di tutti i diritti nei quali si sostanzia il diritto alla salute.

 

Art. 54 - La Carta dei Servizi

 

1.  Allo scopo di garantire ai cittadini la conoscenza, oltre che l’esercizio dei diritti di cui sono titolari, l’Azienda adotta la Carta dei Servizi, quale stru­mento per assicurare all’utenza certezza sui livelli qualitativi dei servizi offer­ti, per pubblicizzare tempi e standard di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per assicurare un idoneo strumento di tutela nel caso di mancato ri­spetto da parte delle strutture aziendali dei tempi e dei livelli di qualità delle prestazioni stesse.

 

Art. 55 - Il diritto di accesso agli atti

 

1.  Al fine di tutelare l’interesse pubblico alla trasparenza dell’attività am­ministrativa, quale principio fondamentale per l’imparzialità della stessa, l’Azienda definisce le modalità e gli strumenti di accesso agli atti in un appo­sito regolamento, secondo le disposizioni di cui alla L.241/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge in ordine al diritto alla riservatezza.

 

Art. 56 - La tutela del diritto alla riservatezza

 

I.   Al fine di tutelare le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento

dei dati personali ed al fine di garantire che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle perso­ne fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità perso­nale e dei corrispondenti diritti di riservatezza delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione, l’Azienda predispone apposita circolare applicativa delle disposizione di cui alla L. 675/96.

 

Art. 57 - Le garanzie etiche

 

L’esercizio delle attività espletate in ambito aziendale, in particolare quelle sanitarie, deve avvenire nel rispetto delle norme di etica professionale e sociale.

In particolare devono essere assicurati: l’acquisizione del consenso infor­mato, la garanzia per l’assistito ad essere informato sul proprio stato di salute, comportamenti che non trascendano in pratiche di accanimento terapeutico.

 

 

Art. 58 - Il rapporto mediato dalle Associazioni

 

1.  L’Azienda favorisce la presenza e l’attività delle Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini all’interno delle strutture aziendali, stipulando accordi e definendo intese che disciplinino ed orientino l’attività delle stesse. Tali accordi non possono comportare oneri per l’Azienda e devono garantire che non si determinino interferenze sull’attività professionale degli operatori.

2.  L’Azienda, nel contrattare con le Organizzazioni Sindacali, in qualità di rappresentanti dei dipendenti, tiene conto della necessità che l’organizzazione dei servizi e del lavoro venga realizzata in modo funzionale alle esigenze dei cittadini.

3.  Per l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere co­stituite Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con la funzione di studiare le tematiche affrontate ed elaborare proposte.

 

Art. 59 - Il rapporto mediato dalle Istituzioni

 

1.  La Regione dell’Umbria ed i Comuni compresi nel territorio aziendale, singolarmente ovvero nelle forme associate previste dalla legge, concorrono a garantire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione sanitaria.

2.  In particolare le Istituzioni, ognuna per le sue competenze, sono depu­tate ad interpretare i bisogni sanitari dei cittadini e ad organizzarne la relativa domanda di prestazioni da rivolgere all’Azienda.

 

Art. 60 - La Conferenza dei Servizi

 

1.  Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 11 L.R. 3/98, convoca, con ca­denza almeno annuale, un’apposita Conferenza dei Servizi, invitando a parte­cipare ai lavori anche i rappresentanti degli Enti locali ricompresi nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda, ed invitando altresì le Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, allo scopo di verificare l’an­damento dei servizi dell’Azienda e per individuare eventuali ed ulteriori mi­sure ed interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.

2.  La Conferenza dei Servizi può essere organizzata anche per singole zone del territorio gestito dall’Azienda

 


 

TITOLO VII

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

 

Art. 61 - Modifiche del regolamento

 

Il   presente regolamento è soggetto alle modifiche e/o integrazioni derivan­ti dalla emanazione di normative nazionali e/o regionali di interesse aziendale.

 

Art. 62 - Durata del regolamento

 

Il   presente regolamento viene adottato in via sperimentale per la durata di un anno.

Superato tale periodo, il regolamento sarà adottato in via definitiva previa verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazioni ritenute necessarie.